Concettualizzata da John Maynard Keynes agli inizi del novecento ed elaborata da James Tobin negli anni settanta, dal 2013 l’imposta sulle transazioni finanziarie è entrata a far parte dell’ordinamento italiano che ha deciso così di anticipare un’iniziativa che anche l’Unione Europea a “geometria variabile”, grazie al meccanismo della cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri oltre che degli organi comunitari, dovrebbe introdurre nel corso del 2014. Connotata da un triplice presupposto, l’ITF italiana si applica nei confronti delle operazioni di trasferimento della proprietà di azioni, strumenti partecipativi e titoli rappresentativi, sulle operazioni relative a strumenti derivati e altri valori mobiliari nonché nei confronti delle operazioni ad alta frequenza che interessino tutti tali strumenti finanziari. A seguito di alcune difficoltà di carattere operativo che ne hanno parzialmente ritardato l’entrata in vigore al 1° settembre ed il termine di versamento al 16 ottobre 2013, l’ITF è stata da ultimo oggetto di una serie di importanti chiarimenti da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha così contribuito a meglio definire il confine applicativo di un’imposta che tuttavia, sotto taluni aspetti, meriterebbe ulteriori precisazioni. Le aliquote di imposta ordinariamente previste si riducono in presenza di operazioni che avvengono su mercati regolamentati, mentre una serie di esenzioni ed esclusioni da imposta contribuiscono ad evitare che l’imposta possa colpire una serie di operazioni considerate meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Altre novità hanno interessato i soggetti responsabili dell’applicazione e del versamento dell’imposta tra cui, anche a seguito dei chiarimenti contenuti nella norma attuativa, rientrano, accanto ai “classici” intermediari finanziari come banche e società di gestione del risparmio, anche le società fiduciarie e i notai. L’articolo, dopo aver definito l’ambito di applicazione dell’imposta nella sua triplice formulazione, analizza il tema relativo agli adempimenti cui sono chiamati gli intermediari coinvolti nelle operazioni rilevanti, per giungere, infine, a segnalare talune problematiche che la normativa attualmente in vigore ancora presenta tenendo conto dell’ancora incerto quadro dell’imposta a livello europeo.
L'imposta sulle transazioni finanziarie nella normativa italiana
CORASANITI GIUSEPPE
2013-01-01
Abstract
Concettualizzata da John Maynard Keynes agli inizi del novecento ed elaborata da James Tobin negli anni settanta, dal 2013 l’imposta sulle transazioni finanziarie è entrata a far parte dell’ordinamento italiano che ha deciso così di anticipare un’iniziativa che anche l’Unione Europea a “geometria variabile”, grazie al meccanismo della cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri oltre che degli organi comunitari, dovrebbe introdurre nel corso del 2014. Connotata da un triplice presupposto, l’ITF italiana si applica nei confronti delle operazioni di trasferimento della proprietà di azioni, strumenti partecipativi e titoli rappresentativi, sulle operazioni relative a strumenti derivati e altri valori mobiliari nonché nei confronti delle operazioni ad alta frequenza che interessino tutti tali strumenti finanziari. A seguito di alcune difficoltà di carattere operativo che ne hanno parzialmente ritardato l’entrata in vigore al 1° settembre ed il termine di versamento al 16 ottobre 2013, l’ITF è stata da ultimo oggetto di una serie di importanti chiarimenti da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha così contribuito a meglio definire il confine applicativo di un’imposta che tuttavia, sotto taluni aspetti, meriterebbe ulteriori precisazioni. Le aliquote di imposta ordinariamente previste si riducono in presenza di operazioni che avvengono su mercati regolamentati, mentre una serie di esenzioni ed esclusioni da imposta contribuiscono ad evitare che l’imposta possa colpire una serie di operazioni considerate meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Altre novità hanno interessato i soggetti responsabili dell’applicazione e del versamento dell’imposta tra cui, anche a seguito dei chiarimenti contenuti nella norma attuativa, rientrano, accanto ai “classici” intermediari finanziari come banche e società di gestione del risparmio, anche le società fiduciarie e i notai. L’articolo, dopo aver definito l’ambito di applicazione dell’imposta nella sua triplice formulazione, analizza il tema relativo agli adempimenti cui sono chiamati gli intermediari coinvolti nelle operazioni rilevanti, per giungere, infine, a segnalare talune problematiche che la normativa attualmente in vigore ancora presenta tenendo conto dell’ancora incerto quadro dell’imposta a livello europeo.File | Dimensione | Formato | |
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