Uniformandosi all’insegnamento della dottrina più autorevole sulla natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha correttamente negato la rilevanza, ai fini impositivi, di elementi extratestuali, ritenendo che un contratto di compravendita di fabbricati non si prestasse ad essere riqualificato come compravendita di area edificabile sol perché una delle cedenti, anteriormente alla stipula del contratto, avesse depositato denuncia di inizio attività ai fini della demolizione degli immobili.

La natura di 'imposta d'atto' dell'imposta di registro e la conseguente irrilevanza di elementi desunti 'aliunde

CORASANITI GIUSEPPE
2011-01-01

Abstract

Uniformandosi all’insegnamento della dottrina più autorevole sulla natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha correttamente negato la rilevanza, ai fini impositivi, di elementi extratestuali, ritenendo che un contratto di compravendita di fabbricati non si prestasse ad essere riqualificato come compravendita di area edificabile sol perché una delle cedenti, anteriormente alla stipula del contratto, avesse depositato denuncia di inizio attività ai fini della demolizione degli immobili.
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