Nell’ambito dell’imposta di registro si riscontra, in giurisprudenza, notevole incertezza circa l’individuazione della natura e della funzione dell’articolo 20 d.p.r. n. 131/1986. Tale articolo dispone che l’imposta di registro deve applicarsi, a prescindere dal titolo o dal nomen juris attribuito dalle parti, tenendo conto “della natura intrinseca e degli effetti giuridici degli atti”. Parte della recente giurisprudenza, anche di legittimità, ha ritenuto di poter attribuire a tale norma una funzione ben più generale rispetto a quella che la collocazione nel Testo Unico delle imposte di registro suggerirebbe, vale a dire una funzione antielusiva. L’attribuzione di una simile funzione alla norma de qua si è realiz-zata allorquando sono state poste all’attenzione dei giudici tributari alcune operazioni di conferimento in società di immobili ovvero di aziende, anche gravati da finanziamenti ipotecari, accollati alla società conferitaria, seguite, entro breve tempo, dalla cessione della totalità delle partecipazioni sociali nei confronti di soggetti terzi. Proprio tale ultima cessione è stata considerata, dall’Agenzia delle Entrate e da parte della giurispru-denza, come l’epilogo di una concatenazione di atti finalizzati ad eludere l’altrimenti più onerosa disciplina applicabile all’operazione di cessione dell’immobile o dell’azienda . Vi è dunque la tendenza ad attribuire rilevanza, ai fini della determinazione dell’imponibile dell’imposta di registro, all’“effetto economico finale” che si viene a realizzare con la cessione al terzo acquirente delle partecipazioni, del bene immobile o dell’azienda conferita, che viene dunque assoggettata all’imposta di registro al lordo delle eventuali passività gravanti sui beni stessi. Secondo questo orientamento interpre-tativo, la possibilità di attribuire una funzione antielusiva all’articolo 20, d.p.r. n. 131/1986, discenderebbe proprio dalla formulazione della norma che, riferendosi alla natura intrinseca e agli effetti degli atti, suggerirebbe di individuare l’imposta dovuta in ragione della “causa reale” dell’operazione complessivamente realizzata, prescindendo così dal nomen juris attribuito dalle parti all’atto e dagli elementi risultanti dall’“assetto cartolare” dello stesso, attribuendo così rilievo all’“intento negoziale oggettivamente u-nico” che sarebbe stato perseguito dalle parti e che sarebbe individuabile proprio alla luce dell’(ultimo) atto di cessione del bene immobile o dell’azienda. Incidentalmente si noti che riconoscendo un simile potere “assorbente” delle precedenti operazioni di con-ferimento all’operazione finale di cessione, si dovrebbe determinare una ridefinizione dei soggetti passivi dell’avviso di liquidazione della maggior imposta di registro accertata: destinatario, infatti, non dovrebbe essere la società conferitaria, bensì il soggetto acquirente dell’immobile o dell’azienda . Nei confronti di una simile ricostruzione, tanto la dottrina quanto parte della giurisprudenza, cui deve aggiungersi anche la sentenza in commento ritengono che tale ricostruzione della funzione dell’articolo 20 si ponga in contrasto con l’evoluzione normativa della norma.

La cessione di una partecipazione non totalitaria non configura il trasferimento d'azienda

CORASANITI GIUSEPPE
2012-01-01

Abstract

Nell’ambito dell’imposta di registro si riscontra, in giurisprudenza, notevole incertezza circa l’individuazione della natura e della funzione dell’articolo 20 d.p.r. n. 131/1986. Tale articolo dispone che l’imposta di registro deve applicarsi, a prescindere dal titolo o dal nomen juris attribuito dalle parti, tenendo conto “della natura intrinseca e degli effetti giuridici degli atti”. Parte della recente giurisprudenza, anche di legittimità, ha ritenuto di poter attribuire a tale norma una funzione ben più generale rispetto a quella che la collocazione nel Testo Unico delle imposte di registro suggerirebbe, vale a dire una funzione antielusiva. L’attribuzione di una simile funzione alla norma de qua si è realiz-zata allorquando sono state poste all’attenzione dei giudici tributari alcune operazioni di conferimento in società di immobili ovvero di aziende, anche gravati da finanziamenti ipotecari, accollati alla società conferitaria, seguite, entro breve tempo, dalla cessione della totalità delle partecipazioni sociali nei confronti di soggetti terzi. Proprio tale ultima cessione è stata considerata, dall’Agenzia delle Entrate e da parte della giurispru-denza, come l’epilogo di una concatenazione di atti finalizzati ad eludere l’altrimenti più onerosa disciplina applicabile all’operazione di cessione dell’immobile o dell’azienda . Vi è dunque la tendenza ad attribuire rilevanza, ai fini della determinazione dell’imponibile dell’imposta di registro, all’“effetto economico finale” che si viene a realizzare con la cessione al terzo acquirente delle partecipazioni, del bene immobile o dell’azienda conferita, che viene dunque assoggettata all’imposta di registro al lordo delle eventuali passività gravanti sui beni stessi. Secondo questo orientamento interpre-tativo, la possibilità di attribuire una funzione antielusiva all’articolo 20, d.p.r. n. 131/1986, discenderebbe proprio dalla formulazione della norma che, riferendosi alla natura intrinseca e agli effetti degli atti, suggerirebbe di individuare l’imposta dovuta in ragione della “causa reale” dell’operazione complessivamente realizzata, prescindendo così dal nomen juris attribuito dalle parti all’atto e dagli elementi risultanti dall’“assetto cartolare” dello stesso, attribuendo così rilievo all’“intento negoziale oggettivamente u-nico” che sarebbe stato perseguito dalle parti e che sarebbe individuabile proprio alla luce dell’(ultimo) atto di cessione del bene immobile o dell’azienda. Incidentalmente si noti che riconoscendo un simile potere “assorbente” delle precedenti operazioni di con-ferimento all’operazione finale di cessione, si dovrebbe determinare una ridefinizione dei soggetti passivi dell’avviso di liquidazione della maggior imposta di registro accertata: destinatario, infatti, non dovrebbe essere la società conferitaria, bensì il soggetto acquirente dell’immobile o dell’azienda . Nei confronti di una simile ricostruzione, tanto la dottrina quanto parte della giurisprudenza, cui deve aggiungersi anche la sentenza in commento ritengono che tale ricostruzione della funzione dell’articolo 20 si ponga in contrasto con l’evoluzione normativa della norma.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11379/509366
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact