Un trust di garanzia è inidoneo, per le proprie caratteristiche strutturali, a rientrare nell’ambito applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni in quanto realizzativo di un assetto di interessi oneroso e non liberale o gratuito. Deve pertanto essere accolto il ricorso del contribuente con conseguente assoggettamento dell’atto di costituzione del trust di garanzia in oggetto all’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust di garanzia
CORASANITI GIUSEPPE
2013-01-01
Abstract
Un trust di garanzia è inidoneo, per le proprie caratteristiche strutturali, a rientrare nell’ambito applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni in quanto realizzativo di un assetto di interessi oneroso e non liberale o gratuito. Deve pertanto essere accolto il ricorso del contribuente con conseguente assoggettamento dell’atto di costituzione del trust di garanzia in oggetto all’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.File in questo prodotto:
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