ABSTRACT Il saggio propone una rilettura della monografia di Mario Napoli, La stabilità reale del rapporto di lavoro, alla luce dei più recenti orientamenti della dottrina e della giurisprudenza in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Secondo l’A., le più recenti riforme della disciplina del licenziamento per ragioni economiche (individuale e collettivo) hanno ridotto, ma non completamente annullato, il ruolo del giudice nell’indagine sulla sussistenza del motivo economico. In particolare, un ruolo importante nella ricostruzione della giustificazione del licenziamento è svolto dal c.d. “repêchage”, cioè dall’obbligo del datore di lavoro di dimostrare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore all’interno dell’impresa. Alla luce dell’art. 2103 c.c., modificato dal Jobs Act, l’obbligo di repêchage deve ritenersi esteso alle mansioni inferiori, anche qualora sia necessario formare il lavoratore per il loro svolgimento. Per quanto riguarda il licenziamento collettivo, l’A. sostiene che, a fronte dell’alleggerimento delle sanzioni per la violazione della procedura e della riduzione del ruolo del sindacato, occorra recuperare il ruolo della giustificazione, del tutto trascurato dalla giurisprudenza.

Il giustificato motivo oggettivo: per una rilettura del pensiero di Mario Napoli

Alessi C.
2018-01-01

Abstract

ABSTRACT Il saggio propone una rilettura della monografia di Mario Napoli, La stabilità reale del rapporto di lavoro, alla luce dei più recenti orientamenti della dottrina e della giurisprudenza in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Secondo l’A., le più recenti riforme della disciplina del licenziamento per ragioni economiche (individuale e collettivo) hanno ridotto, ma non completamente annullato, il ruolo del giudice nell’indagine sulla sussistenza del motivo economico. In particolare, un ruolo importante nella ricostruzione della giustificazione del licenziamento è svolto dal c.d. “repêchage”, cioè dall’obbligo del datore di lavoro di dimostrare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore all’interno dell’impresa. Alla luce dell’art. 2103 c.c., modificato dal Jobs Act, l’obbligo di repêchage deve ritenersi esteso alle mansioni inferiori, anche qualora sia necessario formare il lavoratore per il loro svolgimento. Per quanto riguarda il licenziamento collettivo, l’A. sostiene che, a fronte dell’alleggerimento delle sanzioni per la violazione della procedura e della riduzione del ruolo del sindacato, occorra recuperare il ruolo della giustificazione, del tutto trascurato dalla giurisprudenza.
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