In tema di notificazione, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione. In particolare la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull’idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell’ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione. Questo è il principio di diritto testualmente enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella motivazione della sentenza n. 17533 del 2018, con cui è stata raccolta la sollecitazione avanzata da Cass. 8 gennaio 2018, n. 179, a superare il precedente orientamento giurisprudenziale. Il lavoro intende illustrare l'origine e l'evoluzione della questione che ha impegnato da decenni giurisprudenza e dottrina.
La notificazione compiuta dall’ufficiale giudiziario c.d. «incompetente» non è nulla
Giuseppe Finocchiaro
2018-01-01
Abstract
In tema di notificazione, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione. In particolare la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull’idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell’ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione. Questo è il principio di diritto testualmente enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella motivazione della sentenza n. 17533 del 2018, con cui è stata raccolta la sollecitazione avanzata da Cass. 8 gennaio 2018, n. 179, a superare il precedente orientamento giurisprudenziale. Il lavoro intende illustrare l'origine e l'evoluzione della questione che ha impegnato da decenni giurisprudenza e dottrina.File | Dimensione | Formato | |
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