Una breve nota a App. Napoli 9 maggio 2018 che ha affermato i principi di diritto secondo cui: - ai fini della concessione dell’inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado appellata, sono necessarie l’allegazione e la prova non soltanto della fondatezza dell’impugnazione, ma anche delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare dall’esecuzione della sentenza impugnata e che integrino una conseguenza patologica ed ingiustificata della decisione in prime cure della lite; - dopo aver rigettato l’istanza di inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza appellata, nel disporre l’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice d’appello, da un lato, possa limitarsi alla mera affermazione di aver “avuto riguardo alla natura della causa, al valore della lite ed alle questioni di diritto che vengono in considerazione nel … giudizio”, dall’altro, possa non soltanto imporre che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale potrà considerarsi avverata a fronte della partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare, ma anche disporre “che il mediatore, ove la conciliazione non riesca, formi processo verbale dando conto: I) della proposta comunque formulata; II) della parte che abbia dichiarato di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare, anche ai sensi dell’art. 8, comma quarto bis del d.lgs. 28/2010, nonché degli artt. 116, comma secondo, 91 e 96, comma terzo, c.p.c.”.

Mediazione delegata e inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza appellata

Giuseppe Finocchiaro
2018-01-01

Abstract

Una breve nota a App. Napoli 9 maggio 2018 che ha affermato i principi di diritto secondo cui: - ai fini della concessione dell’inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado appellata, sono necessarie l’allegazione e la prova non soltanto della fondatezza dell’impugnazione, ma anche delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare dall’esecuzione della sentenza impugnata e che integrino una conseguenza patologica ed ingiustificata della decisione in prime cure della lite; - dopo aver rigettato l’istanza di inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza appellata, nel disporre l’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice d’appello, da un lato, possa limitarsi alla mera affermazione di aver “avuto riguardo alla natura della causa, al valore della lite ed alle questioni di diritto che vengono in considerazione nel … giudizio”, dall’altro, possa non soltanto imporre che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale potrà considerarsi avverata a fronte della partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare, ma anche disporre “che il mediatore, ove la conciliazione non riesca, formi processo verbale dando conto: I) della proposta comunque formulata; II) della parte che abbia dichiarato di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare, anche ai sensi dell’art. 8, comma quarto bis del d.lgs. 28/2010, nonché degli artt. 116, comma secondo, 91 e 96, comma terzo, c.p.c.”.
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