Secondo l’ordinanza della Cassazione civile, Sez. II, 27 ottobre 2017, n. 25624 il contratto di vitalizio alimentare è nullo per mancanza di alea ove, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile.

ALEA RAZIONALE E SCENARI PROBABILISTICI NEL VITALIZIO ALIMENTARE

daniele Maffeis
2018-01-01

Abstract

Secondo l’ordinanza della Cassazione civile, Sez. II, 27 ottobre 2017, n. 25624 il contratto di vitalizio alimentare è nullo per mancanza di alea ove, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile.
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