Se il contratto bancario ed il contratto di investimento debbano essere, a pena di nullità, sottoscritti, oltre che dal cliente, anche dall'intermediario - ai sensi dell'art. 117, D.Lgs. 1º settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e dell'art. 23 D.Lgs. 18 febbraio 1998, n. 59 (T.U.F.) - è considerata, dall'ordinanza in commento, questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell'art. 374, comma 3, c.p.c. Se il Primo Presidente assegnerà la questione alle Sezioni Unite, si porrà, secondo l'opinione espressa nel presente contributo, innanzitutto il problema, comune, se i due requisiti di forma rispondano esclusivamente ad un'esigenza di protezione del cliente cui la forma garantisce la ponderatezza della manifestazione del consenso o, invece, rispondano anche, ed innanzitutto, ad un'esigenza di ordine pubblico di direzione, consistente nel garantire che l'intermediario sottoscriva con professionale diligenza i contratti bancari e di investimento, per consentire al cliente di identificare l'identità del sottoscrittore ed i suoi poteri in modo che si sappia dentro l'azienda chi si assume la responsabilità di vincolare la banca ed il cliente a quell'affare e a quelle condizioni e al contempo consentire "ex post" di ricostruire, fuori dai limiti della prova testimoniale, quale dipendente, e quando, abbia consentito il compimento di quell'operazione.

LA FORMA RESPONSABILE VERSO LE SEZIONI UNITE: NULLITÀ COME SANZIONE CIVILE PER I CONTRATTI BANCARI E DI INVESTIMENTO CHE NON RISULTANO SOTTOSCRITTI DALLA BANCA

Daniele Maffeis
2017-01-01

Abstract

Se il contratto bancario ed il contratto di investimento debbano essere, a pena di nullità, sottoscritti, oltre che dal cliente, anche dall'intermediario - ai sensi dell'art. 117, D.Lgs. 1º settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e dell'art. 23 D.Lgs. 18 febbraio 1998, n. 59 (T.U.F.) - è considerata, dall'ordinanza in commento, questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell'art. 374, comma 3, c.p.c. Se il Primo Presidente assegnerà la questione alle Sezioni Unite, si porrà, secondo l'opinione espressa nel presente contributo, innanzitutto il problema, comune, se i due requisiti di forma rispondano esclusivamente ad un'esigenza di protezione del cliente cui la forma garantisce la ponderatezza della manifestazione del consenso o, invece, rispondano anche, ed innanzitutto, ad un'esigenza di ordine pubblico di direzione, consistente nel garantire che l'intermediario sottoscriva con professionale diligenza i contratti bancari e di investimento, per consentire al cliente di identificare l'identità del sottoscrittore ed i suoi poteri in modo che si sappia dentro l'azienda chi si assume la responsabilità di vincolare la banca ed il cliente a quell'affare e a quelle condizioni e al contempo consentire "ex post" di ricostruire, fuori dai limiti della prova testimoniale, quale dipendente, e quando, abbia consentito il compimento di quell'operazione.
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