L’attività giuridica, propria della mediazione tipica, di messa in relazione tra due o più parti in modo da facilitare la conclusione di un affare è incompatibile con un rapporto di mandato tra il mediatore e una delle parti: in tal caso il mediatore-mandatario avrà diritto a ricevere la provvigione solo dal mandante e se causa danni a terzi deve risarcire i danni secondo le regole della responsabilità extracontrattuale e non, come nella mediazione tipica secondo la responsabilità da “contatto sociale”.
Mediazione unilaterale in caso di mandato tra l’agente immobiliare e una parte
IVAN LIBERO NOCERA
2012-01-01
Abstract
L’attività giuridica, propria della mediazione tipica, di messa in relazione tra due o più parti in modo da facilitare la conclusione di un affare è incompatibile con un rapporto di mandato tra il mediatore e una delle parti: in tal caso il mediatore-mandatario avrà diritto a ricevere la provvigione solo dal mandante e se causa danni a terzi deve risarcire i danni secondo le regole della responsabilità extracontrattuale e non, come nella mediazione tipica secondo la responsabilità da “contatto sociale”.File in questo prodotto:
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