In materia di imposte di consumo sull’energia elettrica sussiste la mera facolta`, ex art. 56, D.Lgs. n. 504/1995, e non l’obbligo di rivalsa del cedente nei confronti del cessionario. Cio` comporta che, fino a quando il fornitore di energia elettrica non abbia esercitato tale diritto-facolta` nei confronti del consumatore finale, le maggiori accise accertate dall’Amministrazione finanziaria non possono concorrere a determinare la base imponibile IVA e, quindi, non rientrano nel corrispettivo da assoggettare a imposizione.
Non è dovuta l'IVA sulle accise
GIORGIO EMANUELE DEGANI
2018-01-01
Abstract
In materia di imposte di consumo sull’energia elettrica sussiste la mera facolta`, ex art. 56, D.Lgs. n. 504/1995, e non l’obbligo di rivalsa del cedente nei confronti del cessionario. Cio` comporta che, fino a quando il fornitore di energia elettrica non abbia esercitato tale diritto-facolta` nei confronti del consumatore finale, le maggiori accise accertate dall’Amministrazione finanziaria non possono concorrere a determinare la base imponibile IVA e, quindi, non rientrano nel corrispettivo da assoggettare a imposizione.File in questo prodotto:
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