In materia di imposte di consumo sull’energia elettrica sussiste la mera facolta`, ex art. 56, D.Lgs. n. 504/1995, e non l’obbligo di rivalsa del cedente nei confronti del cessionario. Cio` comporta che, fino a quando il fornitore di energia elettrica non abbia esercitato tale diritto-facolta` nei confronti del consumatore finale, le maggiori accise accertate dall’Amministrazione finanziaria non possono concorrere a determinare la base imponibile IVA e, quindi, non rientrano nel corrispettivo da assoggettare a imposizione.

Non è dovuta l'IVA sulle accise

GIORGIO EMANUELE DEGANI
2018-01-01

Abstract

In materia di imposte di consumo sull’energia elettrica sussiste la mera facolta`, ex art. 56, D.Lgs. n. 504/1995, e non l’obbligo di rivalsa del cedente nei confronti del cessionario. Cio` comporta che, fino a quando il fornitore di energia elettrica non abbia esercitato tale diritto-facolta` nei confronti del consumatore finale, le maggiori accise accertate dall’Amministrazione finanziaria non possono concorrere a determinare la base imponibile IVA e, quindi, non rientrano nel corrispettivo da assoggettare a imposizione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11379/504666
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