Il Supremo Collegio, recependo un consolidato quanto ormai univoco indirizzo, ha escluso la pos- sibilità di derogare al principio di cui all’art. 1372, comma 2, c.c. - secondo il quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi pre- visti dalla legge -, affermando che soltanto il co- niuge personalmente obbligatosi, sia pure in regi- me di comunione legale e sia pure per assolvere a bisogni familiari, debba rispondere nei confronti del terzo. La Suprema Corte, tuttavia, ha ammesso che il coniuge non stipulante possa comunque esse- re coinvolto ogniqualvolta si possa ritenere che, per il principio dell’apparenza giuridica, il terzo credi- tore abbia fatto ragionevole affidamento sul fatto che il contraente abbia agito anche in nome e per conto dell’altro coniuge (nella specie, relativa ad un contratto di mutuo stipulato dal marito per pa- gare i lavori di costruzione della casa coniugale, la S.C. non ha ritenuto provata né la destinazione fa- miliare della somma mutuata, né gli elementi fat- tuali necessari a concretizzare una situazione di apparenza giuridica). L’A. evidenzia come il problema della responsabilità solidale risulti positivamente risolto dal progetto di legge in materia di contratto d’unione solidale attualmente in discussione in Senato.

Le obbligazioni contratte da un coniuge nell’interesse della famiglia tra diritto giurisprudenziale e possibile evoluzione legislativa

luisa pascucci
2007-01-01

Abstract

Il Supremo Collegio, recependo un consolidato quanto ormai univoco indirizzo, ha escluso la pos- sibilità di derogare al principio di cui all’art. 1372, comma 2, c.c. - secondo il quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi pre- visti dalla legge -, affermando che soltanto il co- niuge personalmente obbligatosi, sia pure in regi- me di comunione legale e sia pure per assolvere a bisogni familiari, debba rispondere nei confronti del terzo. La Suprema Corte, tuttavia, ha ammesso che il coniuge non stipulante possa comunque esse- re coinvolto ogniqualvolta si possa ritenere che, per il principio dell’apparenza giuridica, il terzo credi- tore abbia fatto ragionevole affidamento sul fatto che il contraente abbia agito anche in nome e per conto dell’altro coniuge (nella specie, relativa ad un contratto di mutuo stipulato dal marito per pa- gare i lavori di costruzione della casa coniugale, la S.C. non ha ritenuto provata né la destinazione fa- miliare della somma mutuata, né gli elementi fat- tuali necessari a concretizzare una situazione di apparenza giuridica). L’A. evidenzia come il problema della responsabilità solidale risulti positivamente risolto dal progetto di legge in materia di contratto d’unione solidale attualmente in discussione in Senato.
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