Il saggio ricostruisce il procedimento di costituzione dell’unione civile come disciplinato dalla l. n. 76/2016 (art. 1, commi 2°, 3°, 9°), a seguire dal d.p.c.m. n. 144/2016 recante le disposizioni transitorie, ed infine dal d.lgs. n. 5/2017 contenente l’assetto definitivo della materia. In particolare, vengono messe in evidenza le questioni interpretative che lo scarno testo di legge lascia(va) residuare, anche – e specialmente – a fronte del mancato richiamo delle norme codicistiche disciplinanti la celebrazione del matrimonio – con conseguente loro inapplicabilità ai sensi della preclusione dell’art. 1, comma 20°, della legge –. Lo studio volge, quindi, ad indagare in quale direzione il legislatore delegato abbia dato attuazione alla novella: se assecondando la voluntas legis di differenziare l’unione civile dal matrimonio quanto al momento di formazione del vincolo, o, per contro, operando un progressivo avvicinamento alla disciplina del matrimonio – anche – in relazione a detto aspetto. E se, nel contempo, abbia dato risposta a tutti i quesiti lasciati aperti dalla legge; o, comunque, se sia dato sopperire in via in-terpretativa – mediante tecniche il più possibile compatibili con la previsione del comma 20° – onde colmare eventuali persistenti vuoti di disciplina.

La costituzione del vincolo di unione civile tra norme di legge, disciplina transitoria e assetto definitivo della materia

PASCUCCI, Luisa
2017-01-01

Abstract

Il saggio ricostruisce il procedimento di costituzione dell’unione civile come disciplinato dalla l. n. 76/2016 (art. 1, commi 2°, 3°, 9°), a seguire dal d.p.c.m. n. 144/2016 recante le disposizioni transitorie, ed infine dal d.lgs. n. 5/2017 contenente l’assetto definitivo della materia. In particolare, vengono messe in evidenza le questioni interpretative che lo scarno testo di legge lascia(va) residuare, anche – e specialmente – a fronte del mancato richiamo delle norme codicistiche disciplinanti la celebrazione del matrimonio – con conseguente loro inapplicabilità ai sensi della preclusione dell’art. 1, comma 20°, della legge –. Lo studio volge, quindi, ad indagare in quale direzione il legislatore delegato abbia dato attuazione alla novella: se assecondando la voluntas legis di differenziare l’unione civile dal matrimonio quanto al momento di formazione del vincolo, o, per contro, operando un progressivo avvicinamento alla disciplina del matrimonio – anche – in relazione a detto aspetto. E se, nel contempo, abbia dato risposta a tutti i quesiti lasciati aperti dalla legge; o, comunque, se sia dato sopperire in via in-terpretativa – mediante tecniche il più possibile compatibili con la previsione del comma 20° – onde colmare eventuali persistenti vuoti di disciplina.
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