In tema di diritto dello straniero al ricongiungimento familiare, il cittadino extracomunitario legato ad un cittadino italiano ivi dimorante da un’unione di fatto debitamente attestata nel paese d’origine del richiedente non può essere qualificato come «familiare» ai sensi dell’ art. 30, comma 1o, lett. c), del d. legis. n. 286 del 1998, in quanto tale nozione, delineata dal legislatore in via autonoma agli specifici fini della disciplina del fenomeno migratorio, non è suscettibile di estensione in via analogica a situazioni diverse da quelle contemplate, non essendo tale interpretazione imposta da alcuna norma costituzionale.
Coppie di fatto e ricongiungimento familiare: la messa a punto della Cassazione (Nota a Cass., sez. I, 17 marzo 2009, n. 6441)
PASCUCCI, Luisa
2009-01-01
Abstract
In tema di diritto dello straniero al ricongiungimento familiare, il cittadino extracomunitario legato ad un cittadino italiano ivi dimorante da un’unione di fatto debitamente attestata nel paese d’origine del richiedente non può essere qualificato come «familiare» ai sensi dell’ art. 30, comma 1o, lett. c), del d. legis. n. 286 del 1998, in quanto tale nozione, delineata dal legislatore in via autonoma agli specifici fini della disciplina del fenomeno migratorio, non è suscettibile di estensione in via analogica a situazioni diverse da quelle contemplate, non essendo tale interpretazione imposta da alcuna norma costituzionale.File | Dimensione | Formato | |
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