Inserito nel D.Lgs. n. 546/1992 ad opera del D.L. n. 98/2011, l’art. 17-bis prevedeva, in origine, la proposizione, in via obbligatoria e a pena d’inammissibilità del ricorso, di un previo reclamo che, diretto all’annullamento totale o parziale dell’atto impositivo, poteva contenere anche una proposta di mediazione. Il testo attuale della norma si discosta, sotto molteplici aspetti, dalla sua prima formulazione, essendo il risultato di una profonda trasformazione che gli istituti del reclamo e della mediazione tributari hanno conosciuto negli anni successivi alla loro introduzione, tanto ad opera del legislatore, quanto della giurisprudenza della Corte costituzionale, che attraverso una serie di interventi “correttivi” hanno tentato di porre rimedio ad alcuni fra i profili maggiormente “critici” che ne caratterizzavano l’originaria disciplina. Ciononostante, non possono ancora ritenersi completamente superate, nemmeno a seguito delle novità recate dalla Manovra correttiva (D.L. n. 50/2017), tutte le perplessità ed incertezze che, nel tempo, hanno accompagnato l’evoluzione di tali istituti.

L’incessante evoluzione del reclamo/mediazione: pregi e difetti di un istituto in continuo rinnovamento

Giuseppe Corasaniti
2017-01-01

Abstract

Inserito nel D.Lgs. n. 546/1992 ad opera del D.L. n. 98/2011, l’art. 17-bis prevedeva, in origine, la proposizione, in via obbligatoria e a pena d’inammissibilità del ricorso, di un previo reclamo che, diretto all’annullamento totale o parziale dell’atto impositivo, poteva contenere anche una proposta di mediazione. Il testo attuale della norma si discosta, sotto molteplici aspetti, dalla sua prima formulazione, essendo il risultato di una profonda trasformazione che gli istituti del reclamo e della mediazione tributari hanno conosciuto negli anni successivi alla loro introduzione, tanto ad opera del legislatore, quanto della giurisprudenza della Corte costituzionale, che attraverso una serie di interventi “correttivi” hanno tentato di porre rimedio ad alcuni fra i profili maggiormente “critici” che ne caratterizzavano l’originaria disciplina. Ciononostante, non possono ancora ritenersi completamente superate, nemmeno a seguito delle novità recate dalla Manovra correttiva (D.L. n. 50/2017), tutte le perplessità ed incertezze che, nel tempo, hanno accompagnato l’evoluzione di tali istituti.
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