Il testo attuale dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, che sotto molteplici aspetti si discosta dalla sua prima formulazione, e` il risultato di una profonda trasformazione che gli istituti del reclamo e della mediazione tributaria hanno conosciuto negli anni successivi alla loro introduzione, tanto ad opera del legislatore, quanto della giurisprudenza della Corte Costituzionale, che attraverso una serie di interventi “correttivi” hanno tentato di porre rimedio ad alcuni fra i profili maggiormente “critici” che ne caratterizzavano l’originaria disciplina. Nemmeno la recentissima manovra correttiva adottata dal Governo con il d.l. n. 50 del 2017, convertito con modifiche dalla legge n. 96 del 2017, intervenuta ancora una volta sul dettato dell’art. 17-bis, pare aver affrontato i profili piu` critici (e criticati) della nuova disciplina del reclamo. Infatti, perseguendo l’obiettivo (di certo pregevole) di risolvere preventivamente, in via amministrativa, i conflitti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, e` stato innalzato il valore delle liti reclamabili, portandolo da ventimila a cinquantamila euro per gli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Dopo aver constatato che il reclamo (rectius il ricorso) e` volto all’annullamento totale o parziale dell’atto rientrante nell’ambito applicativo delle controversie di cui all’art. 17-bis, e l’eventuale proposta di mediazione, intesa come strumento di composizione delle controversie legato alla valutazione, da parte degli enti impositori, anche dell’economicita` dell’azione amministrativa oltre che dell’eventuale incertezza (in diritto) delle questioni controverse e del grado di sostenibilita` (in fatto) della pretesa, costituiscono due istituti giuridici profondamente differenti, seppure tra loro inevitabilmente connessi per volonta` legislativa, restano ancora irrisolte, pero` , le perplessita` avanzate con riferimento ad alcuni aspetti dell’istituto della mediazione, prima fra tutte l’esigenza di terzieta` che il contribuente avrebbe il diritto di vedersi assicurata da parte dell’organo deputato a ricevere il reclamo, esigenza che, invece, si continua a sacrificare.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale della disciplina del reclamo e della mediazione tributaria

Giuseppe Corasaniti
2017-01-01

Abstract

Il testo attuale dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, che sotto molteplici aspetti si discosta dalla sua prima formulazione, e` il risultato di una profonda trasformazione che gli istituti del reclamo e della mediazione tributaria hanno conosciuto negli anni successivi alla loro introduzione, tanto ad opera del legislatore, quanto della giurisprudenza della Corte Costituzionale, che attraverso una serie di interventi “correttivi” hanno tentato di porre rimedio ad alcuni fra i profili maggiormente “critici” che ne caratterizzavano l’originaria disciplina. Nemmeno la recentissima manovra correttiva adottata dal Governo con il d.l. n. 50 del 2017, convertito con modifiche dalla legge n. 96 del 2017, intervenuta ancora una volta sul dettato dell’art. 17-bis, pare aver affrontato i profili piu` critici (e criticati) della nuova disciplina del reclamo. Infatti, perseguendo l’obiettivo (di certo pregevole) di risolvere preventivamente, in via amministrativa, i conflitti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, e` stato innalzato il valore delle liti reclamabili, portandolo da ventimila a cinquantamila euro per gli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Dopo aver constatato che il reclamo (rectius il ricorso) e` volto all’annullamento totale o parziale dell’atto rientrante nell’ambito applicativo delle controversie di cui all’art. 17-bis, e l’eventuale proposta di mediazione, intesa come strumento di composizione delle controversie legato alla valutazione, da parte degli enti impositori, anche dell’economicita` dell’azione amministrativa oltre che dell’eventuale incertezza (in diritto) delle questioni controverse e del grado di sostenibilita` (in fatto) della pretesa, costituiscono due istituti giuridici profondamente differenti, seppure tra loro inevitabilmente connessi per volonta` legislativa, restano ancora irrisolte, pero` , le perplessita` avanzate con riferimento ad alcuni aspetti dell’istituto della mediazione, prima fra tutte l’esigenza di terzieta` che il contribuente avrebbe il diritto di vedersi assicurata da parte dell’organo deputato a ricevere il reclamo, esigenza che, invece, si continua a sacrificare.
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