La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente - un tema di sempre nella riflessione penalistica - continua sorprendentemente ad essere all'ordine del giorno della giurisprudenza, come dimostrano le persistenti oscillazioni delle soluzioni nei settori di vita degli incidenti stradali causati da condotte di guida temeraria e degli infortuni sul lavoro e/o delle malattie professionali. Il presente contributo svolge una review delle sentenze edite degli ultimi quindici anni in materia, mostrando come - al di là dell'apparente uniformità delle formule teoriche utilizzate - nella giurisprudenza italiana si confrontino in realtà due modi profondamente diversi di intendere il dolo eventuale: l'uno, prevalente, che si accontenta di fatto della prova della previsione (attuale) della possibile verificazione del'evento in capo all'agente; l'altro, minoritario, che esige invece un quid pluris rispetto a tale previsione, rappresentato da un almeno rudimentale bilanciamento tra i benefici che l'agente si propone di ottenere mediante il compimento dell'azione e i possibili pregiudizi connessi alla verificazione dell'evento penalmente rilevante. Così evidenziato questo contrasto giurisprudenziale (ancora latente, e del quale probabilmente la stessa giurisprudenza di legittimità non è neppure consapevole), e rilevato come il secondo secondo orientamento sia l'unico che riesca a dare un senso al pur indispensabile elemento volitivo che, ai sensi dell'art. 43 c.p., deve connotare anche il dolo eventuale, l'Autore propone una serie di criteri operativi destinati ad orientare il giudice, nel caso concreto, nella valutazione relativa alla sussistenza del dolo eventuale: con un'attenzione costante all'esigenza, spesso dimenticata dalla dottrina, che le costruzioni teoriche proposte dalla dottrina siano suscettibili di prova nel processo penale, sulla base delle evidenze normalmente disponibili rispetto ai singoli settori di vita che vengono di volta in volta in considerazione.
Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica
AIMI, Alberto
2013-01-01
Abstract
La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente - un tema di sempre nella riflessione penalistica - continua sorprendentemente ad essere all'ordine del giorno della giurisprudenza, come dimostrano le persistenti oscillazioni delle soluzioni nei settori di vita degli incidenti stradali causati da condotte di guida temeraria e degli infortuni sul lavoro e/o delle malattie professionali. Il presente contributo svolge una review delle sentenze edite degli ultimi quindici anni in materia, mostrando come - al di là dell'apparente uniformità delle formule teoriche utilizzate - nella giurisprudenza italiana si confrontino in realtà due modi profondamente diversi di intendere il dolo eventuale: l'uno, prevalente, che si accontenta di fatto della prova della previsione (attuale) della possibile verificazione del'evento in capo all'agente; l'altro, minoritario, che esige invece un quid pluris rispetto a tale previsione, rappresentato da un almeno rudimentale bilanciamento tra i benefici che l'agente si propone di ottenere mediante il compimento dell'azione e i possibili pregiudizi connessi alla verificazione dell'evento penalmente rilevante. Così evidenziato questo contrasto giurisprudenziale (ancora latente, e del quale probabilmente la stessa giurisprudenza di legittimità non è neppure consapevole), e rilevato come il secondo secondo orientamento sia l'unico che riesca a dare un senso al pur indispensabile elemento volitivo che, ai sensi dell'art. 43 c.p., deve connotare anche il dolo eventuale, l'Autore propone una serie di criteri operativi destinati ad orientare il giudice, nel caso concreto, nella valutazione relativa alla sussistenza del dolo eventuale: con un'attenzione costante all'esigenza, spesso dimenticata dalla dottrina, che le costruzioni teoriche proposte dalla dottrina siano suscettibili di prova nel processo penale, sulla base delle evidenze normalmente disponibili rispetto ai singoli settori di vita che vengono di volta in volta in considerazione.File | Dimensione | Formato | |
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