Nel diritto statunitense, va riconosciuto che: a) la brevettabilità di un processo non è necessariamente valutata sulla base della sua connessione ad una macchina o della sua capacità di determinare la trasformazione di un oggetto (c.d. “machine-or-transformation” test, cui compete un ruolo di primaria importanza, ma che non assurge a criterio esclusivo per stabilire che cosa sia suscettibile di privativa), e b) il termine “processo”, annoverato dalla Section 101 del Patent Act fra le quattro categorie di invenzioni suscettibili di protezione brevettuale, non può essere interpretato in modo da escludere in toto la proteggibilità di invenzioni relative a metodi di gestione degli affari (c.d. business methods); per conseguenza, la decisione con cui la Corte d’appello per il Circuito federale abbia rigettato un’istanza di brevetto, relativa a un metodo per istruire compratori e venditori su come proteggersi contro il rischio di fluttuazione dei prezzi in un determinato settore economico (c.d. risk hedging), va confermata sulla base della diversa motivazione, a tenore della quale il processo per il quale nella specie si chiedeva la privativa, per rappresentare un’idea astratta, è escluso dal novero di ciò che può essere brevettato
Brevetti su metodi d’affari, idee astratte e motivazioni pericolose
GRANIERI, MASSIMILIANO;
2010-01-01
Abstract
Nel diritto statunitense, va riconosciuto che: a) la brevettabilità di un processo non è necessariamente valutata sulla base della sua connessione ad una macchina o della sua capacità di determinare la trasformazione di un oggetto (c.d. “machine-or-transformation” test, cui compete un ruolo di primaria importanza, ma che non assurge a criterio esclusivo per stabilire che cosa sia suscettibile di privativa), e b) il termine “processo”, annoverato dalla Section 101 del Patent Act fra le quattro categorie di invenzioni suscettibili di protezione brevettuale, non può essere interpretato in modo da escludere in toto la proteggibilità di invenzioni relative a metodi di gestione degli affari (c.d. business methods); per conseguenza, la decisione con cui la Corte d’appello per il Circuito federale abbia rigettato un’istanza di brevetto, relativa a un metodo per istruire compratori e venditori su come proteggersi contro il rischio di fluttuazione dei prezzi in un determinato settore economico (c.d. risk hedging), va confermata sulla base della diversa motivazione, a tenore della quale il processo per il quale nella specie si chiedeva la privativa, per rappresentare un’idea astratta, è escluso dal novero di ciò che può essere brevettatoFile | Dimensione | Formato | |
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