Il contributo commenta una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile in cui viene messa in discussione la rilevanza del fondamento della distinzione tra garanzia propria e impropria ai fini processuali. Le Sezioni Unite, sostenendo in particolare la mancanza assoluta nel nostro ordinamento di dati positivi idonei a sorreggere la rilevanza processuale della distinzione tra garanzia propria e impropria ai fini della applicabilità dell’art. 331 cod. proc. civ., ritengono che la predetta distinzione non spieghi alcun effetto in ordine alla configurabilità (o meno) del litisconsorzio necessario in grado d’appello.
Litisconsorzio processuale nel giudizio di gravame e chiamata in garanzia
PASSANANTE, Luca
2016-01-01
Abstract
Il contributo commenta una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile in cui viene messa in discussione la rilevanza del fondamento della distinzione tra garanzia propria e impropria ai fini processuali. Le Sezioni Unite, sostenendo in particolare la mancanza assoluta nel nostro ordinamento di dati positivi idonei a sorreggere la rilevanza processuale della distinzione tra garanzia propria e impropria ai fini della applicabilità dell’art. 331 cod. proc. civ., ritengono che la predetta distinzione non spieghi alcun effetto in ordine alla configurabilità (o meno) del litisconsorzio necessario in grado d’appello.File | Dimensione | Formato | |
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Descrizione: Passanante, Litisconsorzio processuale nel giudizio di gravame e chiamata in garanzia, in NGCC, 2016
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