Il saggio muove da una descrizione dei livelli territoriali in cui si articola la nuova legge elettorale, ossia quello nazionale, quello circoscrizionale e quello di collegio, individuando le ragioni di tale articolazione nel triplice scopo di assicurare una maggioranza di seggi alla lista vincente, rispettare la proporzionalità a livello nazionale tra le forze politiche perdenti e ripristinare, almeno parzialmente, il sistema di liste bloccate che era stato espunto dalla legge elettorale con la sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale. Vengono quindi dettagliate le problematiche discendenti dalla combinazione dei tre livelli territoriali. Tra queste, anzitutto, si descrivono le modalità di attribuzione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi, quindi le complicazioni derivanti dalla necessità di passare dall’assegnazione nazionale dei seggi alle liste alla restituzione dei risultati nazionali ai singoli collegi. In particolare il saggio afferma che tale fase avvenga in violazione del comma 4 dell’art. 56 Cost., del significato del quale, stante la carenza di speculazione dottrinaria, si tenta una inedita ricostruzione. In questo senso, l’art. 56 comma 4 viene spiegato come fonte capace di stabilire un principio di necessario radicamento territoriale della rappresentanza e come riflesso del principio di uguaglianza con riguardo al rapporto tra gli elettori delle diverse circoscrizioni in cui il territorio nazionale deve essere suddiviso ai fini della legge elettorale. Si tratta di una ricostruzione che, per l’appunto, illustra l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della nuova disciplina elettorale laddove implichino un “slittamento di seggi” da una circoscrizione all’altra all’esito del procedimento elettorale. Il saggio aggiunge le ulteriori implicazioni delle acquisizioni con riguardo al significato del comma 4 dell’art. 56 in relazione alla disciplina speciale prevista dalla legge elettorale con riguardo alla circoscrizione Valle d’Aosta.

L’Italicum di fronte al comma 4 dell’art. 56 Cost. tra radicamento territoriale della rappresentanza e principio di uguaglianza

SPADACINI, Lorenzo
2016-01-01

Abstract

Il saggio muove da una descrizione dei livelli territoriali in cui si articola la nuova legge elettorale, ossia quello nazionale, quello circoscrizionale e quello di collegio, individuando le ragioni di tale articolazione nel triplice scopo di assicurare una maggioranza di seggi alla lista vincente, rispettare la proporzionalità a livello nazionale tra le forze politiche perdenti e ripristinare, almeno parzialmente, il sistema di liste bloccate che era stato espunto dalla legge elettorale con la sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale. Vengono quindi dettagliate le problematiche discendenti dalla combinazione dei tre livelli territoriali. Tra queste, anzitutto, si descrivono le modalità di attribuzione dei seggi alle circoscrizioni e ai collegi, quindi le complicazioni derivanti dalla necessità di passare dall’assegnazione nazionale dei seggi alle liste alla restituzione dei risultati nazionali ai singoli collegi. In particolare il saggio afferma che tale fase avvenga in violazione del comma 4 dell’art. 56 Cost., del significato del quale, stante la carenza di speculazione dottrinaria, si tenta una inedita ricostruzione. In questo senso, l’art. 56 comma 4 viene spiegato come fonte capace di stabilire un principio di necessario radicamento territoriale della rappresentanza e come riflesso del principio di uguaglianza con riguardo al rapporto tra gli elettori delle diverse circoscrizioni in cui il territorio nazionale deve essere suddiviso ai fini della legge elettorale. Si tratta di una ricostruzione che, per l’appunto, illustra l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della nuova disciplina elettorale laddove implichino un “slittamento di seggi” da una circoscrizione all’altra all’esito del procedimento elettorale. Il saggio aggiunge le ulteriori implicazioni delle acquisizioni con riguardo al significato del comma 4 dell’art. 56 in relazione alla disciplina speciale prevista dalla legge elettorale con riguardo alla circoscrizione Valle d’Aosta.
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