Una nota critica alla sentenza del tribunale di Verona 14 giugno 2016 che ha deciso che le spese vanno poste a carico della parte soccombente e, ex art. 94 c.p.c., solidalmente del suo amministratore di sostegno che abbia esposto il soggetto rappresentato ad un maggiore esborso economico rifiutando la più vantaggiosa proposta conciliativa formulata dal giudice senza addurre nessuna giustificazione oggettiva di tale sua scelta, non potendo ritenersi giustificata la scelta derivante dalla convinzione della fondatezza dei propri assunti.
La proposta conciliativa del giudice si può rifiutare?
FINOCCHIARO, Giuseppe
2016-01-01
Abstract
Una nota critica alla sentenza del tribunale di Verona 14 giugno 2016 che ha deciso che le spese vanno poste a carico della parte soccombente e, ex art. 94 c.p.c., solidalmente del suo amministratore di sostegno che abbia esposto il soggetto rappresentato ad un maggiore esborso economico rifiutando la più vantaggiosa proposta conciliativa formulata dal giudice senza addurre nessuna giustificazione oggettiva di tale sua scelta, non potendo ritenersi giustificata la scelta derivante dalla convinzione della fondatezza dei propri assunti.File in questo prodotto:
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