Lo scritto si pone come obiettivo quello di verificare entro quali limiti il Codice del processo amministrativo, attraverso alcune particolari disposizioni in materia di istruzione probatoria, sia in grado di mettere il giudice nelle condizioni di esercitare i propri poteri, anche officiosi, in modo funzionale alla realizzazione di un giusto processo. Partendo dal presupposto secondo il quale non è possibile riconoscere al giudice amministrativo un’assoluta libertà nel settore delle prove e nella scelta dei mezzi di convincimento, viene analizzato il diverso atteggiarsi della sua discrezionalità, ad esempio con riferimento all’acquisizione di prove atipiche o di una consulenza tecnica d’ufficio, meditando sulla nozione di “indispensabilità” della prova in primo come in secondo grado. Vengono poi esaminati il “principio di non contestazione” nella valutazione delle prove, i concetti di “diligenza” della parte processuale nel reperimento del materiale istruttorio e di “vicinanza” alla prova, i quali sono venuti assumendo nel tempo nuovi significati anche alla luce degli interventi legislativi che vengono richiamati. Lo scritto mette in rilievo come vi siano alcune norme che assumono specifico significato solo alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale che le riguarda: ad essa viene pertanto rivolta particolare attenzione, per verificare se i progressi effettuati dalla giurisprudenza in materia siano adeguati alle istanze di effettività di tutela presenti nel processo amministrativo, e se gli stessi possano condurre a nuove riflessioni sui caratteri della giurisdizione amministrativa.

Riflessioni in tema di istruttoria nel processo amministrativo: poteri del giudice e giurisdizione soggettiva "temperata"

LOMBARDI, Paola
2016-01-01

Abstract

Lo scritto si pone come obiettivo quello di verificare entro quali limiti il Codice del processo amministrativo, attraverso alcune particolari disposizioni in materia di istruzione probatoria, sia in grado di mettere il giudice nelle condizioni di esercitare i propri poteri, anche officiosi, in modo funzionale alla realizzazione di un giusto processo. Partendo dal presupposto secondo il quale non è possibile riconoscere al giudice amministrativo un’assoluta libertà nel settore delle prove e nella scelta dei mezzi di convincimento, viene analizzato il diverso atteggiarsi della sua discrezionalità, ad esempio con riferimento all’acquisizione di prove atipiche o di una consulenza tecnica d’ufficio, meditando sulla nozione di “indispensabilità” della prova in primo come in secondo grado. Vengono poi esaminati il “principio di non contestazione” nella valutazione delle prove, i concetti di “diligenza” della parte processuale nel reperimento del materiale istruttorio e di “vicinanza” alla prova, i quali sono venuti assumendo nel tempo nuovi significati anche alla luce degli interventi legislativi che vengono richiamati. Lo scritto mette in rilievo come vi siano alcune norme che assumono specifico significato solo alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale che le riguarda: ad essa viene pertanto rivolta particolare attenzione, per verificare se i progressi effettuati dalla giurisprudenza in materia siano adeguati alle istanze di effettività di tutela presenti nel processo amministrativo, e se gli stessi possano condurre a nuove riflessioni sui caratteri della giurisdizione amministrativa.
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