La nota commenta una sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale il domicilio fiscale in Italia del disponente ai fini delle imposte sui redditi integra il presupposto della residenza necessaria per assoggettare ad imposta sulle donazioni un trasferimento di denaro disposto, dall'estero, in favore di soggetto non residente, mediante bonifico bancario.

Territorialità dell’imposta di donazione tra residenza del donante e (carenza di) atto formale

Quattrocchi, Andrea
2011-01-01

Abstract

La nota commenta una sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale il domicilio fiscale in Italia del disponente ai fini delle imposte sui redditi integra il presupposto della residenza necessaria per assoggettare ad imposta sulle donazioni un trasferimento di denaro disposto, dall'estero, in favore di soggetto non residente, mediante bonifico bancario.
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A. Quattrocchi,Territorialità dell'imposta di donazione tra residenza del donante e (carenza di) atto formale - DPTI 2011 pag. 439.pdf

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