Numerosi risparmiatori avevano consegnato ad un promotore finanziario una notevole somma di denaro, sottoscrivendo due formulari, predisposti dal promotore, recanti l'intestazione di noti e affidabili enti operanti nel settore del credito. A seguito del suicidio del promotore, i sottoscrittori scoprono che costui non era collegato a nessuna finanziaria, e che delle somme versate non residuava traccia. I risparmiatori, in assenza di altri soggetti solidalmente responsabili su cui far ricadere l'onere risarcitorio, agivano contro la tipografia che, incaricata dal finto promotore aveva stampato i moduli utilizzati per concludere l' "investimento". Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della tipografia. Richiamate le peculiarità del caso concreto, l' A. analizza criticamente l'iter argomentativo della sentenza, che si inserisce nel quadro del dibattito sulla responsabilità in via extracontrattuale di una danno meramente patrimoniale. Punti che l' A. tratta sono: il fatto; il decisum; l'insussistenza di un illecito omissivo improprio; nesso di causalità quale criterio selettivo dei danni risarcibili; la diligenza del "buon tipografo"; il concorso di colpa del danneggiato. Conclusivamente l' A. espone una valutazione negativa delle conclusioni di questa sentenza.

Responsabilità del tipografo per "incauta stampa": nesso di causalità e danno meramente patrimoniale (nota a Trib. Vercelli, 20 luglio 1999)

PEDRAZZI, Giorgio
2000-01-01

Abstract

Numerosi risparmiatori avevano consegnato ad un promotore finanziario una notevole somma di denaro, sottoscrivendo due formulari, predisposti dal promotore, recanti l'intestazione di noti e affidabili enti operanti nel settore del credito. A seguito del suicidio del promotore, i sottoscrittori scoprono che costui non era collegato a nessuna finanziaria, e che delle somme versate non residuava traccia. I risparmiatori, in assenza di altri soggetti solidalmente responsabili su cui far ricadere l'onere risarcitorio, agivano contro la tipografia che, incaricata dal finto promotore aveva stampato i moduli utilizzati per concludere l' "investimento". Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della tipografia. Richiamate le peculiarità del caso concreto, l' A. analizza criticamente l'iter argomentativo della sentenza, che si inserisce nel quadro del dibattito sulla responsabilità in via extracontrattuale di una danno meramente patrimoniale. Punti che l' A. tratta sono: il fatto; il decisum; l'insussistenza di un illecito omissivo improprio; nesso di causalità quale criterio selettivo dei danni risarcibili; la diligenza del "buon tipografo"; il concorso di colpa del danneggiato. Conclusivamente l' A. espone una valutazione negativa delle conclusioni di questa sentenza.
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