Secondo il Tribunale di Roma costituisce duplicazione risarcitoria l'autonomo riconoscimento di un danno esistenziale in capo ai congiunti della vittima di un sinistro stradale poichè il danno esistenziale per la perdita di un'attività oggetto di tutela costituzionale ed il danno morale per il dolore causato da quella rinuncia derivano dalla medesima lesione, dalla medesima sofferenza. Nell'analizzare la decisione l'A. si sofferma sulla liquidazione del danno morale e del danno biologico e fa notare che, in ordine al primo, la quantificazione, improntata necessariamente a criteri equitativi, viene operata sulla base della "gravità dell'illecito penale, dell'età della persona offesa e del dolore arrecato ai familiari per la sua morte e di tutte le circostanze ed elementi della fattispecie in modo da rendere la somma liquidata il più possibile adeguata all'effettivo pretium doloris". Quanto alla selezione dei danni concretamente risarcibili invece, soccorre l'orientamento della Cassazione secondo il quale il danno non patrimoniale, si verifica in coincidenza dell'evento dannoso ed è con riferimento a tale momento che, se non si tratta di un illecito permanente, il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza considerazione per fatti od eventi successivi. Seguono infine alcune riflessioni sull'argomento costituzionale e sistematico in tema di danno esistenziale.

La nuova stagione del danno non patrimoniale oltre le duplicazioni risarcitorie (nota a tribunale di Roma, sez. XIII, 7 marzo 2002, n. 34874/98),

PEDRAZZI, Giorgio
2002-01-01

Abstract

Secondo il Tribunale di Roma costituisce duplicazione risarcitoria l'autonomo riconoscimento di un danno esistenziale in capo ai congiunti della vittima di un sinistro stradale poichè il danno esistenziale per la perdita di un'attività oggetto di tutela costituzionale ed il danno morale per il dolore causato da quella rinuncia derivano dalla medesima lesione, dalla medesima sofferenza. Nell'analizzare la decisione l'A. si sofferma sulla liquidazione del danno morale e del danno biologico e fa notare che, in ordine al primo, la quantificazione, improntata necessariamente a criteri equitativi, viene operata sulla base della "gravità dell'illecito penale, dell'età della persona offesa e del dolore arrecato ai familiari per la sua morte e di tutte le circostanze ed elementi della fattispecie in modo da rendere la somma liquidata il più possibile adeguata all'effettivo pretium doloris". Quanto alla selezione dei danni concretamente risarcibili invece, soccorre l'orientamento della Cassazione secondo il quale il danno non patrimoniale, si verifica in coincidenza dell'evento dannoso ed è con riferimento a tale momento che, se non si tratta di un illecito permanente, il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza considerazione per fatti od eventi successivi. Seguono infine alcune riflessioni sull'argomento costituzionale e sistematico in tema di danno esistenziale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11379/35742
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