La fattispecie regolata dall’art. 1180 c.c. non disciplina i rapporti tra il debitore ed il terzo adempiente, sicché, qualora il terzo non abbia pagato in virtù di un titolo preesistente o concomitante all’adempimento, si pone il problema di individuare la causa giustificativa dello spostamento patrimoniale intervenuto e la conseguente azione che il solvens possa esercitare per ripetere quanto prestato, specie nelle ipotesi in cui, nonostante risulti l’avvenuto pagamento ad opera del terzo del debito altrui, manchi, tuttavia, la prova dell’esistenza di un rapporto sottostante in ragione del quale è stato effettuato il pagamento. Diverse sono le soluzioni prospettabili per la risoluzione della questione. Esse spaziano dalla configurabilità di un indebito soggettivo ex latere solventis, al ricorso al meccanismo surrogatorio; dalla gestione di affari altrui, all’esperibilità dell’azione generale di arricchimento senza causa. La Cassazione ha statuito che la disposizione dettata dall’art. 1180 c.c. non conferisce titolo al terzo adempiente per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere la somma versata in adempimento, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore e non essendo sufficiente l’effettiva dimostrazione dell’avvenuto pagamento ad opera del terzo. Nel saggio ci si interroga sulle eventuali conseguenze applicative del principio sancito dalla Suprema Corte, specie domandandosi se possa escludersi, sic et simpliciter, il diritto del terzo adempiente di agire in rivalsa contro il debitore, qualora sia provato l’avvenuto pagamento, ad opera del terzo, del debito altrui e, saggiando l’applicazione del principio enunciato dalla Cassazione al caso dell’amico che, per mero spirito di amicizia, provveda a pagare il debito altrui, si adombra il dubbio che ci si possa trovare in presenza di una “nuova” ipotesi di obbligazione naturale

L'adempimento del terzo come "nuova" ipotesi di obbligazione naturale?

FOLLIERI, Luigi
2009-01-01

Abstract

La fattispecie regolata dall’art. 1180 c.c. non disciplina i rapporti tra il debitore ed il terzo adempiente, sicché, qualora il terzo non abbia pagato in virtù di un titolo preesistente o concomitante all’adempimento, si pone il problema di individuare la causa giustificativa dello spostamento patrimoniale intervenuto e la conseguente azione che il solvens possa esercitare per ripetere quanto prestato, specie nelle ipotesi in cui, nonostante risulti l’avvenuto pagamento ad opera del terzo del debito altrui, manchi, tuttavia, la prova dell’esistenza di un rapporto sottostante in ragione del quale è stato effettuato il pagamento. Diverse sono le soluzioni prospettabili per la risoluzione della questione. Esse spaziano dalla configurabilità di un indebito soggettivo ex latere solventis, al ricorso al meccanismo surrogatorio; dalla gestione di affari altrui, all’esperibilità dell’azione generale di arricchimento senza causa. La Cassazione ha statuito che la disposizione dettata dall’art. 1180 c.c. non conferisce titolo al terzo adempiente per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere la somma versata in adempimento, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore e non essendo sufficiente l’effettiva dimostrazione dell’avvenuto pagamento ad opera del terzo. Nel saggio ci si interroga sulle eventuali conseguenze applicative del principio sancito dalla Suprema Corte, specie domandandosi se possa escludersi, sic et simpliciter, il diritto del terzo adempiente di agire in rivalsa contro il debitore, qualora sia provato l’avvenuto pagamento, ad opera del terzo, del debito altrui e, saggiando l’applicazione del principio enunciato dalla Cassazione al caso dell’amico che, per mero spirito di amicizia, provveda a pagare il debito altrui, si adombra il dubbio che ci si possa trovare in presenza di una “nuova” ipotesi di obbligazione naturale
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