Ai fini di uno studio introduttivo al tema delle sanzioni amministrative e preliminare per affrontare in modo più specifico il tema delle sanzioni amministrative delle Autorità indipendenti, è di certo rilevante la distinzione che viene fatta tra le cd. sanzioni ripristinatorie che hanno lo scopo di colpire la res, al fine di ripristinare lo status quo ante rispetto all’interesse leso, e le cd. sanzioni afflittive, le quali a loro volta si distinguono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. Sono considerate sanzioni amministrative in senso stretto solo le sanzioni afflittive per la loro finalità di colpire direttamente l’autore dell’illecito. Meritano di essere menzionate in questa sede le cd. sanzioni disciplinari che la l. n. 689/1981 espressamente esclude dal suo ambito di applicazione (art. 12) e che si riferiscono ai soggetti che si trovano in un rapporto di servizio con una pubblica amministrazione. Inoltre, sono previste le cd. sanzioni accessorie, una peculiare tipologia di sanzione amministrativa che l’art. 20, l. n. 689/1981, individua in alcune misure di tipo interdittivo che si sostanziano nella privazione o nella sospensione di facoltà o diritti derivanti da provvedimenti della pubblica amministrazione.

I caratteri del potere sanzionatorio

LEONARDI, Roberto
2013-01-01

Abstract

Ai fini di uno studio introduttivo al tema delle sanzioni amministrative e preliminare per affrontare in modo più specifico il tema delle sanzioni amministrative delle Autorità indipendenti, è di certo rilevante la distinzione che viene fatta tra le cd. sanzioni ripristinatorie che hanno lo scopo di colpire la res, al fine di ripristinare lo status quo ante rispetto all’interesse leso, e le cd. sanzioni afflittive, le quali a loro volta si distinguono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. Sono considerate sanzioni amministrative in senso stretto solo le sanzioni afflittive per la loro finalità di colpire direttamente l’autore dell’illecito. Meritano di essere menzionate in questa sede le cd. sanzioni disciplinari che la l. n. 689/1981 espressamente esclude dal suo ambito di applicazione (art. 12) e che si riferiscono ai soggetti che si trovano in un rapporto di servizio con una pubblica amministrazione. Inoltre, sono previste le cd. sanzioni accessorie, una peculiare tipologia di sanzione amministrativa che l’art. 20, l. n. 689/1981, individua in alcune misure di tipo interdittivo che si sostanziano nella privazione o nella sospensione di facoltà o diritti derivanti da provvedimenti della pubblica amministrazione.
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