La sentenza del Tribunale di Venezia in commento si inserisce nel solco delle più recenti pronunce di legittimità e dell'evoluzione normativa. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. valorizza la funzione tipizzante della norma nell'ottica di una ricomposizione della categoria del danno non patrimoniale risarcibile che accoglie il "nuovo "danno biologico ma non lascia spazio al "vecchio" danno esistenziale. Infatti il danno biologico, nella sua proiezione dinamica e opportunamente personalizzato, ben si presta a garantire un'integrale riparazione del danno alla persona in tutte le sue componenti esistenziali scongiurando così, il rischio di duplicazioni risarcitorie.
Il “nuovo” danno biologico allo specchio del “vecchio” danno esistenziale (Nota a Trib. Venezia, Sez. III, 11 luglio 2005, n. 1540)
PEDRAZZI, Giorgio
2006-01-01
Abstract
La sentenza del Tribunale di Venezia in commento si inserisce nel solco delle più recenti pronunce di legittimità e dell'evoluzione normativa. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. valorizza la funzione tipizzante della norma nell'ottica di una ricomposizione della categoria del danno non patrimoniale risarcibile che accoglie il "nuovo "danno biologico ma non lascia spazio al "vecchio" danno esistenziale. Infatti il danno biologico, nella sua proiezione dinamica e opportunamente personalizzato, ben si presta a garantire un'integrale riparazione del danno alla persona in tutte le sue componenti esistenziali scongiurando così, il rischio di duplicazioni risarcitorie.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.