Il riconoscimento del diritto all’«identità» sessuale induce la dottrina maggioritaria a ricondurre ad un fondamento esclusivamente volontaristico la possibilità di adeguare chirurgicamente i connotati fisici alle componenti psicologiche dell’attribuzione sessuale. Il lavoro sottopone a vaglio critico tale prospettazione, evidenziandone l’incompatibilità sia con la formulazione letterale della l. 14 aprile 1982, n. 164, sia con le principali risultanze giurisprudenziali che riconoscono al transessuale la possibilità di cambiare sesso solo se ciò sia per lui terapeutico. La manifestazione di volontà del paziente, lungi dal rappresentare un atto dispositivo, immediatamente efficace, di un diritto costituzionalmente garantito, deve pertanto essere considerata espressione dell’irreversibilità della condizione patologica del transessuale, prova decisiva, ancorché non sufficiente, della necessarietà dell’intervento chirurgico. Questa conclusione consente di offrire una soluzione corretta anche ad altri profili problematici, tuttora controversi, della l. 164/1982, quali quelli concernenti la revocabilità della rettificazione degli atti dello stato civile e la sorte del matrimonio contratto dal transessuale prima del cambiamento di sesso.

Volontarietà e terapeuticità nel mutamento dell'identità sessuale

VENTURELLI, Alberto
2008-01-01

Abstract

Il riconoscimento del diritto all’«identità» sessuale induce la dottrina maggioritaria a ricondurre ad un fondamento esclusivamente volontaristico la possibilità di adeguare chirurgicamente i connotati fisici alle componenti psicologiche dell’attribuzione sessuale. Il lavoro sottopone a vaglio critico tale prospettazione, evidenziandone l’incompatibilità sia con la formulazione letterale della l. 14 aprile 1982, n. 164, sia con le principali risultanze giurisprudenziali che riconoscono al transessuale la possibilità di cambiare sesso solo se ciò sia per lui terapeutico. La manifestazione di volontà del paziente, lungi dal rappresentare un atto dispositivo, immediatamente efficace, di un diritto costituzionalmente garantito, deve pertanto essere considerata espressione dell’irreversibilità della condizione patologica del transessuale, prova decisiva, ancorché non sufficiente, della necessarietà dell’intervento chirurgico. Questa conclusione consente di offrire una soluzione corretta anche ad altri profili problematici, tuttora controversi, della l. 164/1982, quali quelli concernenti la revocabilità della rettificazione degli atti dello stato civile e la sorte del matrimonio contratto dal transessuale prima del cambiamento di sesso.
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Venturelli A., Volontarietà e terapeuticità, Rass. dir. civ., 2008.pdf

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