Il saggio analizza le principali novità introdotte in materia di lavori atipici dalla L. n. 247/2007, attuativa del c.d. “protocollo sul Welfare”. Secondo l’A., il legislatore ha cercato attenuare gli aspetti più problematici della disciplina previgente, spostando in qualche modo l’asse della regolazione nella direzione di una maggiore tutela degli interessi dei lavoratori. In questa prospettiva, in particolare, si collocano le previsioni sul contratto a tempo determinato e sul part-time. È proprio sulla disciplina del contratto a tempo determinato, tra l’altro, che si registrano le modifiche più rilevanti, anche dal punto di vista sistematico. La legge interviene infatti sia sul rapporto con il contratto a tempo indeterminato, sia sulle previsioni volte a limitare gli abusi nel ricorso al contratto a termine, introducendo, tra l’altro, un limite massimo complessivo ai contratti successivi. Nel senso dell’attenuazione della flessibilità si collocano anche le previsioni sul lavoro a tempo parziale, che sono volte a restituire rilievo alla volontà del lavoratore nell’utilizzazione delle clausole flessibili ed elastiche.
La flessibilità del lavoro dopo la legge di attuazione del Protocollo sul Welfare: prime osservazioni
ALESSI, Cristina
2008-01-01
Abstract
Il saggio analizza le principali novità introdotte in materia di lavori atipici dalla L. n. 247/2007, attuativa del c.d. “protocollo sul Welfare”. Secondo l’A., il legislatore ha cercato attenuare gli aspetti più problematici della disciplina previgente, spostando in qualche modo l’asse della regolazione nella direzione di una maggiore tutela degli interessi dei lavoratori. In questa prospettiva, in particolare, si collocano le previsioni sul contratto a tempo determinato e sul part-time. È proprio sulla disciplina del contratto a tempo determinato, tra l’altro, che si registrano le modifiche più rilevanti, anche dal punto di vista sistematico. La legge interviene infatti sia sul rapporto con il contratto a tempo indeterminato, sia sulle previsioni volte a limitare gli abusi nel ricorso al contratto a termine, introducendo, tra l’altro, un limite massimo complessivo ai contratti successivi. Nel senso dell’attenuazione della flessibilità si collocano anche le previsioni sul lavoro a tempo parziale, che sono volte a restituire rilievo alla volontà del lavoratore nell’utilizzazione delle clausole flessibili ed elastiche.File | Dimensione | Formato | |
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