La sentenza 5 febbraio 2004, causa C-18/02, DFDS Torline A/S c. SEKO Sjöfolk Racket för Servic och Kommunikation rappresenta un’interessante pronuncia emessa dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale su un aspetto assai controverso del diritto internazionale privato e processuale. La Corte, infatti, nell’interpretare l’art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles 1968 non soltanto si pronuncia sulla vexata quaestio relativa alla “localizzazione del danno” derivante da fatto illecito fornendo spunti teorici ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale ma, inoltre, getta lumi sul significato della sua precedente giurisprudenza nella materia. In tale contesto, importante appare la distinzione fra danno iniziale e danno successivo. Chiarisce, al riguardo, la Corte che non esiste una preclusione di fondo all’ipotesi che “luogo del danno” possa essere considerato, ai sensi dell’art. 5, n. 3 Convenzione di Bruxelles, il luogo del “domicilio/sede della vittima”, purché ciò non sia escluso dalle circostanze del caso concreto (come è avvenuto nel caso Marinoni). Quando, invece (come nel caso di specie) il danno si è esclusivamente concretizzato in una “perdita finanziaria” (senza dare luogo a un “danno iniziale”), spetta al giudice nazionale di parte attrice dichiararsi competente, pronunciandosi sulla concreta localizzazione del danno.

Fatto illecito e localizzazione delle perdite patrimoniali ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale secondo la Convenzione di Bruxelles del 1968

MURA, Loredana
2004-01-01

Abstract

La sentenza 5 febbraio 2004, causa C-18/02, DFDS Torline A/S c. SEKO Sjöfolk Racket för Servic och Kommunikation rappresenta un’interessante pronuncia emessa dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale su un aspetto assai controverso del diritto internazionale privato e processuale. La Corte, infatti, nell’interpretare l’art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles 1968 non soltanto si pronuncia sulla vexata quaestio relativa alla “localizzazione del danno” derivante da fatto illecito fornendo spunti teorici ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale ma, inoltre, getta lumi sul significato della sua precedente giurisprudenza nella materia. In tale contesto, importante appare la distinzione fra danno iniziale e danno successivo. Chiarisce, al riguardo, la Corte che non esiste una preclusione di fondo all’ipotesi che “luogo del danno” possa essere considerato, ai sensi dell’art. 5, n. 3 Convenzione di Bruxelles, il luogo del “domicilio/sede della vittima”, purché ciò non sia escluso dalle circostanze del caso concreto (come è avvenuto nel caso Marinoni). Quando, invece (come nel caso di specie) il danno si è esclusivamente concretizzato in una “perdita finanziaria” (senza dare luogo a un “danno iniziale”), spetta al giudice nazionale di parte attrice dichiararsi competente, pronunciandosi sulla concreta localizzazione del danno.
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