In tema di danno da contenzione del paziente, il primo quesito concerne la possibilità, per gli operatori sanitari, di violare il rifiuto opposto ad un determinato trattamento, e con quali modalità. D’altra parte, un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme vigenti conduce all’affermazione di un principio di volontaria sottoposizione agli atti medici, laddove l’ammalato si trovi in condizioni di piena capacità d’intendere e di volere. Peraltro, una volta esaminate le aporie in àmbito di accertamento di tale capacità, sono oggetto di studio le indicazioni, normative, disciplinari e di buone pratiche mediche, sulla contenzione del paziente, nonché i motivi per i quali tale mezzo coercitivo può considerarsi legittimo esclusivamente al ricorrere di uno stato di necessità. Infine, il lavoro si concentra sulla responsabilità dell’operatore sanitario: contrattuale nell’ipotesi di scorretto ricorso alla contenzione (inadempimento della prestazione); aquiliana ex art. 2047 c.c. laddove la mancata applicazione di questa misura abbia consentito all’incapace di cagionare danni a terzi; di nuovo contrattuale qualora tale mancata applicazione abbia permesso all’infermo, invece, atti di autolesione.
Il medico e la contenzione: aspetti risarcitori e problemi d'autodeterminazione
CACACE, Simona
2013-01-01
Abstract
In tema di danno da contenzione del paziente, il primo quesito concerne la possibilità, per gli operatori sanitari, di violare il rifiuto opposto ad un determinato trattamento, e con quali modalità. D’altra parte, un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme vigenti conduce all’affermazione di un principio di volontaria sottoposizione agli atti medici, laddove l’ammalato si trovi in condizioni di piena capacità d’intendere e di volere. Peraltro, una volta esaminate le aporie in àmbito di accertamento di tale capacità, sono oggetto di studio le indicazioni, normative, disciplinari e di buone pratiche mediche, sulla contenzione del paziente, nonché i motivi per i quali tale mezzo coercitivo può considerarsi legittimo esclusivamente al ricorrere di uno stato di necessità. Infine, il lavoro si concentra sulla responsabilità dell’operatore sanitario: contrattuale nell’ipotesi di scorretto ricorso alla contenzione (inadempimento della prestazione); aquiliana ex art. 2047 c.c. laddove la mancata applicazione di questa misura abbia consentito all’incapace di cagionare danni a terzi; di nuovo contrattuale qualora tale mancata applicazione abbia permesso all’infermo, invece, atti di autolesione.File | Dimensione | Formato | |
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