L’articolo analizza criticamente i contenuti dell’ultimo intervento di “sanatoria” in materia di immigrazione irregolare volto a consentire l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con immigrati “clandestini” che possono ottenere, per effetto della misura, il permesso di soggiorno. Sono messi in luce i molteplici profili di illegittimità costituzionale della disciplina che risulta impostata secondo un’inammissibile subordinazione della posizione del lavoratore immigrato nell’accesso al beneficio legislativo, rispetto a quella del datore di lavoro. Si evidenzia, peraltro, che si tratta di vizi già riscontrati nelle precedenti “sanatorie” ma, nonostante ciò, riprodotti anche nella nuova disciplina. Il legislatore tiene conto soltanto (ed in modo minimale) della sentenza n. 172 del 2012 delle Corte costituzionale con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo uno dei meccanismi ostativi all’emersione presenti nella precedente “sanatoria colf e badanti” del 2009. Nell’articolo si ipotizza, anche alla luce di alcuni passaggi della decisione della Corte, che la pretesa a rimanere nel nostro Paese degli immigrati che vivono stabilmente, ancorché irregolarmente, sul territorio nazionale si configura come un diritto meritevole di tutela adeguata e non degradabile a mero interesse.

Non sempre l’esperienza insegna: “vecchi” problemi di illegittimità nella nuova “sanatoria” dei lavoratori immigrati irregolari

CARMINATI, Arianna
2012-01-01

Abstract

L’articolo analizza criticamente i contenuti dell’ultimo intervento di “sanatoria” in materia di immigrazione irregolare volto a consentire l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con immigrati “clandestini” che possono ottenere, per effetto della misura, il permesso di soggiorno. Sono messi in luce i molteplici profili di illegittimità costituzionale della disciplina che risulta impostata secondo un’inammissibile subordinazione della posizione del lavoratore immigrato nell’accesso al beneficio legislativo, rispetto a quella del datore di lavoro. Si evidenzia, peraltro, che si tratta di vizi già riscontrati nelle precedenti “sanatorie” ma, nonostante ciò, riprodotti anche nella nuova disciplina. Il legislatore tiene conto soltanto (ed in modo minimale) della sentenza n. 172 del 2012 delle Corte costituzionale con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo uno dei meccanismi ostativi all’emersione presenti nella precedente “sanatoria colf e badanti” del 2009. Nell’articolo si ipotizza, anche alla luce di alcuni passaggi della decisione della Corte, che la pretesa a rimanere nel nostro Paese degli immigrati che vivono stabilmente, ancorché irregolarmente, sul territorio nazionale si configura come un diritto meritevole di tutela adeguata e non degradabile a mero interesse.
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