Nell’ottica del legislatore delegante l’imposta regionale sulle attività produttive è stata istituita principalmente al fine di avviare il federalismo fiscale e di ridurre l’onore tributario sulle attività produttive. Tuttavia la molteplicità delle anomalie dell’irap (l’assimilazione del lavoro autonomo e dell’impresa ai fini dell’esistenza del presupposto organizzativo, l’assoggettamento all’imposta delle attività non commerciali e meramente erogatorie, la determinazione di distinte base imponibili con l’indeducibilità del costo del lavoro) ha comportato fin dalla sua istituzione un vivace dibattito dottrinale sulla conformità del presupposto dell’imposta regionale ai principi costituzionali. Pertanto nel presente lavoro, dopo aver individuato gli elementi della fattispecie imponibile dell’irap, sono state esposte le tesi della dottrina minoritaria a sostegno della conformità dell’irap al principio di capacità contributiva e al principio di eguaglianza, nonché le forti critiche avanzate dalla dottrina maggioritaria sia all’istituzione dell’imposta regionale sia alla prevedibile sentenza (interpretativa) di rigetto della Corte costituzionale n. 156 del 2001. Nonostante il suo salvataggio, l’irap continua a rappresentare una particolare eccezione alle modalità di tassazione delle attività produttive. Partendo da tali premesse, nell’ambito del disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale, è stata prevista la graduale abrogazione dell’irap, con la prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro. Tuttavia l’annunciata abrogazione dell’irap dovrà necessariamente comportare l’adozione di soluzione più ragionevoli alla questione della fiscalizzazione della spesa sanitaria.
Irap: gli elementi della fattispecie imponibile, la giustificazione costituzionale e la graduale abrogazione.
CORASANITI, Giuseppe
2001-01-01
Abstract
Nell’ottica del legislatore delegante l’imposta regionale sulle attività produttive è stata istituita principalmente al fine di avviare il federalismo fiscale e di ridurre l’onore tributario sulle attività produttive. Tuttavia la molteplicità delle anomalie dell’irap (l’assimilazione del lavoro autonomo e dell’impresa ai fini dell’esistenza del presupposto organizzativo, l’assoggettamento all’imposta delle attività non commerciali e meramente erogatorie, la determinazione di distinte base imponibili con l’indeducibilità del costo del lavoro) ha comportato fin dalla sua istituzione un vivace dibattito dottrinale sulla conformità del presupposto dell’imposta regionale ai principi costituzionali. Pertanto nel presente lavoro, dopo aver individuato gli elementi della fattispecie imponibile dell’irap, sono state esposte le tesi della dottrina minoritaria a sostegno della conformità dell’irap al principio di capacità contributiva e al principio di eguaglianza, nonché le forti critiche avanzate dalla dottrina maggioritaria sia all’istituzione dell’imposta regionale sia alla prevedibile sentenza (interpretativa) di rigetto della Corte costituzionale n. 156 del 2001. Nonostante il suo salvataggio, l’irap continua a rappresentare una particolare eccezione alle modalità di tassazione delle attività produttive. Partendo da tali premesse, nell’ambito del disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale, è stata prevista la graduale abrogazione dell’irap, con la prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro. Tuttavia l’annunciata abrogazione dell’irap dovrà necessariamente comportare l’adozione di soluzione più ragionevoli alla questione della fiscalizzazione della spesa sanitaria.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.