La decretazione d’urgenza come veicolo attraverso cui transita la maggior parte delle fondamentali scelte di indirizzo politico (incluse le principali misure della manovra di finanza pubblica, mediante le c.d. manovre d’estate), ci ha fatto riflettere sul ruolo del Presidente della Repubblica, garante della Costituzione, in sede di emanazione. In particolare, salva la dovuta premessa dottrinale sull’ammissibilità, la natura e gli effetti del controllo presidenziale in sede di emanazione, nonché sull’ammissibilità del rinvio della legge di conversione, l’attenzione si è concentrata sulla prassi seguita dal Presidente Napolitano. Si è, così, avuto modo di riscontrare due innovazioni rispetto alle precedenti presidenze. L’una, nel corso del procedimento di adozione dei decreti legge, relativa alla «forma» dell’intervento presidenziale; l’altra, nel corso della conversione del decreto, attinente al momento procedimentale dell’intervento presidenziale. Quanto alla prima – delle due innovazioni citate – si assiste (durante il IV Governo Berlusconi) alla frequente «pubblicità» da parte del Capo dello Stato, mediante note e comunicati sul sito internet della Presidenza della Repubblica, della «leale collaborazione» tra le due istituzioni nel corso del procedimento di adozione dei decreti. Ne sono scaturite alcune insidie alla funzione di garanzia presidenziale. In primo luogo, il rendere pubblici i rapporti in tale sede intrattenuti con il Governo, senza tuttavia specificarne la portata se non con formule generali e generiche, rischia di inquinare tale funzione di elementi spuri, incrinandone l’imparzialità e l’autorevolezza. Secondariamente, la pubblicità «sovraespone» il Capo dello Stato verso l’opinione pubblica destinataria dei comunicati e delle note presidenziali che hanno «aperto il sipario» su una «leale collaborazione» solitamente conservata nel riserbo dei rapporti con l’Esecutivo. Con la conseguenza della reversibilità del canale di dialogo in questo modo aperto: la pubblica opinione si è – talora – sentita legittimata ad appellarsi direttamente al Capo dello Stato affinché intervenisse contro decreti contenenti misure ad essa non gradite. E con – l’ulteriore – conseguenza di produrre altra pubblicità – questa volta necessitata dalle richieste provenienti dalla società civile – di rapporti (tra Esecutivo e Capo dello Stato) altrimenti destinati a rimanere nel riserbo. Quanto alla seconda – delle due innovazioni – si assiste (sia durante il IV Governo Berlusconi che il Governo Monti) all’intervento del Presidente Napolitano – mediante lettera indirizzata sia ai Presidenti delle Camere che al Presidente del Consiglio – prima della delibera definitiva della legge di conversione da parte del Parlamento, censurando l’eterogeneità degli emendamenti in tale sede introdotti rispetto al contenuto originario del decreto. Con ciò sembra chiudersi il cerchio della Presidenza Napolitano in merito alla decretazione d’urgenza. L’interlocuzione del Capo dello Stato sui contenuti dei decreti legge, prima, e della legge di conversione, poi, fa passare in secondo piano il vaglio sull’effettiva sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza. La contradictio in terminis della costante emergenza indotta dalla crisi economico-finanziaria e dagli impegni presi in sede europea sembrerebbe, in questo modo, aver reso ulteriormente flessibile tale requisito di legittimità costituzionale. Come, del resto, da ultimo confermato nel comunicato del Presidente Napolitano dell’8 agosto 2012.
Il Presidente Napolitano e la decretazione d'urgenza nella XVI legislatura
MACCABIANI, Nadia
2012-01-01
Abstract
La decretazione d’urgenza come veicolo attraverso cui transita la maggior parte delle fondamentali scelte di indirizzo politico (incluse le principali misure della manovra di finanza pubblica, mediante le c.d. manovre d’estate), ci ha fatto riflettere sul ruolo del Presidente della Repubblica, garante della Costituzione, in sede di emanazione. In particolare, salva la dovuta premessa dottrinale sull’ammissibilità, la natura e gli effetti del controllo presidenziale in sede di emanazione, nonché sull’ammissibilità del rinvio della legge di conversione, l’attenzione si è concentrata sulla prassi seguita dal Presidente Napolitano. Si è, così, avuto modo di riscontrare due innovazioni rispetto alle precedenti presidenze. L’una, nel corso del procedimento di adozione dei decreti legge, relativa alla «forma» dell’intervento presidenziale; l’altra, nel corso della conversione del decreto, attinente al momento procedimentale dell’intervento presidenziale. Quanto alla prima – delle due innovazioni citate – si assiste (durante il IV Governo Berlusconi) alla frequente «pubblicità» da parte del Capo dello Stato, mediante note e comunicati sul sito internet della Presidenza della Repubblica, della «leale collaborazione» tra le due istituzioni nel corso del procedimento di adozione dei decreti. Ne sono scaturite alcune insidie alla funzione di garanzia presidenziale. In primo luogo, il rendere pubblici i rapporti in tale sede intrattenuti con il Governo, senza tuttavia specificarne la portata se non con formule generali e generiche, rischia di inquinare tale funzione di elementi spuri, incrinandone l’imparzialità e l’autorevolezza. Secondariamente, la pubblicità «sovraespone» il Capo dello Stato verso l’opinione pubblica destinataria dei comunicati e delle note presidenziali che hanno «aperto il sipario» su una «leale collaborazione» solitamente conservata nel riserbo dei rapporti con l’Esecutivo. Con la conseguenza della reversibilità del canale di dialogo in questo modo aperto: la pubblica opinione si è – talora – sentita legittimata ad appellarsi direttamente al Capo dello Stato affinché intervenisse contro decreti contenenti misure ad essa non gradite. E con – l’ulteriore – conseguenza di produrre altra pubblicità – questa volta necessitata dalle richieste provenienti dalla società civile – di rapporti (tra Esecutivo e Capo dello Stato) altrimenti destinati a rimanere nel riserbo. Quanto alla seconda – delle due innovazioni – si assiste (sia durante il IV Governo Berlusconi che il Governo Monti) all’intervento del Presidente Napolitano – mediante lettera indirizzata sia ai Presidenti delle Camere che al Presidente del Consiglio – prima della delibera definitiva della legge di conversione da parte del Parlamento, censurando l’eterogeneità degli emendamenti in tale sede introdotti rispetto al contenuto originario del decreto. Con ciò sembra chiudersi il cerchio della Presidenza Napolitano in merito alla decretazione d’urgenza. L’interlocuzione del Capo dello Stato sui contenuti dei decreti legge, prima, e della legge di conversione, poi, fa passare in secondo piano il vaglio sull’effettiva sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza. La contradictio in terminis della costante emergenza indotta dalla crisi economico-finanziaria e dagli impegni presi in sede europea sembrerebbe, in questo modo, aver reso ulteriormente flessibile tale requisito di legittimità costituzionale. Come, del resto, da ultimo confermato nel comunicato del Presidente Napolitano dell’8 agosto 2012.File | Dimensione | Formato | |
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