Al ricorso per Cassazione avverso una sentenza delle Commissioni Tributarie Regionali si applica la disposizione di cui all’art. 373, 1° comma, secondo periodo, c.p.c. giusta la quale «il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora all’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione». La specialità della materia tributaria e l’esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte impone una rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris dell’istanza cautelare e del periculum in mora.
Ancora sul riconoscimento della tutela cautelare nei gradi successivi al primo: brevi note a margine di un intervento della Corte di Cassazione
CORASANITI, Giuseppe
2012-01-01
Abstract
Al ricorso per Cassazione avverso una sentenza delle Commissioni Tributarie Regionali si applica la disposizione di cui all’art. 373, 1° comma, secondo periodo, c.p.c. giusta la quale «il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora all’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione». La specialità della materia tributaria e l’esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte impone una rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris dell’istanza cautelare e del periculum in mora.File | Dimensione | Formato | |
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