L'articolo analizza le due decisioni con le quali la Corte costituzionale, nel 2012, ha risolto i conflitti sollevati dalle Assemblee legislative, in forza dell'art. 96 Cost, contro l'autorità giudiziaria penale che procedeva, secondo il rito ordinario, nei confronti di esponenti del Governo. L'A. trae spunto da alcune precisazioni contenute nella motivazione delle due sentenze per riflettere sull'applicabilità del principio di leale collaborazione ai rapporti fra magistratura e organi di indirizzo politico. Valuta inoltre criticamente la scelta della Corte di ritenere ammissibili ricorsi diretti a contestare la qualificazione dei reati imputati a ministri, ritenendo che in tali casi sia piuttosto il Governo, e non le Camere, l'organo legittimato al conflitto con l’autorità giudiziaria. Si sottolinea, infine, come la Corte costituzionale sembri prefigurare un sindacato sull'attività giurisdizionale insolitamente penetrante e come, dall'altro lato, si profili l'ipotesi di un controllo sulle motivazioni con le quali le Camere decidano di non autorizzare la celebrazione di processi per reati ministeriali che esse ritengano compiuti nell'interesse dello Stato.

La Corte costituzionale decide i ricorsi "Berlusconi" e "Mastella" in materia di reati ministeriali e "taglia i ponti" tra le Camere e l'autorità giudiziaria

CARMINATI, Arianna
2012-01-01

Abstract

L'articolo analizza le due decisioni con le quali la Corte costituzionale, nel 2012, ha risolto i conflitti sollevati dalle Assemblee legislative, in forza dell'art. 96 Cost, contro l'autorità giudiziaria penale che procedeva, secondo il rito ordinario, nei confronti di esponenti del Governo. L'A. trae spunto da alcune precisazioni contenute nella motivazione delle due sentenze per riflettere sull'applicabilità del principio di leale collaborazione ai rapporti fra magistratura e organi di indirizzo politico. Valuta inoltre criticamente la scelta della Corte di ritenere ammissibili ricorsi diretti a contestare la qualificazione dei reati imputati a ministri, ritenendo che in tali casi sia piuttosto il Governo, e non le Camere, l'organo legittimato al conflitto con l’autorità giudiziaria. Si sottolinea, infine, come la Corte costituzionale sembri prefigurare un sindacato sull'attività giurisdizionale insolitamente penetrante e come, dall'altro lato, si profili l'ipotesi di un controllo sulle motivazioni con le quali le Camere decidano di non autorizzare la celebrazione di processi per reati ministeriali che esse ritengano compiuti nell'interesse dello Stato.
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