L'Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 9/E del 2012, ha illustrato le fasi del procedimento di mediazione: la trattazione dell'istanza consente all'Ufficio di esaminare preventivamente la controversia, per verificare se sia possibile evitare il giudizio, con la conclusione di un accordo di mediazione. Effettuate tali valutazioni, l'Ufficio, se ritiene sussistenti i presupposti per la mediazione, procede all'accordo di mediazione, che si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, o della prima rata in caso di pagamento rateale, entro 20 giorni dalla conclusione dell'accordo. Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Ufficio notifica al contribuente l'eventuale provvedimento di diniego.
Trattazione dell'istanza, accordo e perfezionamento della mediazione
CORASANITI, Giuseppe
2012-01-01
Abstract
L'Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 9/E del 2012, ha illustrato le fasi del procedimento di mediazione: la trattazione dell'istanza consente all'Ufficio di esaminare preventivamente la controversia, per verificare se sia possibile evitare il giudizio, con la conclusione di un accordo di mediazione. Effettuate tali valutazioni, l'Ufficio, se ritiene sussistenti i presupposti per la mediazione, procede all'accordo di mediazione, che si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, o della prima rata in caso di pagamento rateale, entro 20 giorni dalla conclusione dell'accordo. Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Ufficio notifica al contribuente l'eventuale provvedimento di diniego.File | Dimensione | Formato | |
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