Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, aderendo all’indirizzo affermatosi nella giurisprudenza della sezione tributaria della Suprema Corte, riconoscono l’esistenza di un generale principio antielusivo. Tuttavia, la fonte di tale principio, in tema di tributi non armonizzati alle direttive comunitarie, quali le imposte dirette, non è rinvenuto nella giurisprudenza comunitaria ma negli stessi principi costituzionali che informano l’ordinamento tributario italiano. I principi di capacità contributiva (art. 53, primo comma Cost.) e di progressività dell’imposizione (art. 53, secondo comma, Cost.) costituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto sia di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di qualsiasi genere, essendo anche tali ultime norme finalizzate alla più piena attuazione di quei principi. Con le sentenze nn. 30055/2008, 30056/2008 e 300057/2008 annotate sembra essersi concluso il percorso giurisprudenziale iniziato nel 2005, diretto all’individuazione di uno strumento che consenta di disconoscere i vantaggi fiscali indebiti e in generale di uno strumento in grado di contrastare il fenomeno dell’elusione in ogni sua forma. Tuttavia l’applicazione del divieto dell’abuso del diritto nell’ordinamento tributario deve avvenire con cautela, così come chiarito dalla Corte di cassazione n. 1465/2009, bilanciando l’interesse fiscale alla giusta ripartizione delle spese pubbliche ex artt. 3 e 53 Cost., con l’interesse alla libera iniziativa economica, costituzionalmente garantito nell’art. 41 Cost.

Sul generale divieto di abuso del diritto nell'ordinamento tributario

CORASANITI, Giuseppe
2009-01-01

Abstract

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, aderendo all’indirizzo affermatosi nella giurisprudenza della sezione tributaria della Suprema Corte, riconoscono l’esistenza di un generale principio antielusivo. Tuttavia, la fonte di tale principio, in tema di tributi non armonizzati alle direttive comunitarie, quali le imposte dirette, non è rinvenuto nella giurisprudenza comunitaria ma negli stessi principi costituzionali che informano l’ordinamento tributario italiano. I principi di capacità contributiva (art. 53, primo comma Cost.) e di progressività dell’imposizione (art. 53, secondo comma, Cost.) costituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto sia di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di qualsiasi genere, essendo anche tali ultime norme finalizzate alla più piena attuazione di quei principi. Con le sentenze nn. 30055/2008, 30056/2008 e 300057/2008 annotate sembra essersi concluso il percorso giurisprudenziale iniziato nel 2005, diretto all’individuazione di uno strumento che consenta di disconoscere i vantaggi fiscali indebiti e in generale di uno strumento in grado di contrastare il fenomeno dell’elusione in ogni sua forma. Tuttavia l’applicazione del divieto dell’abuso del diritto nell’ordinamento tributario deve avvenire con cautela, così come chiarito dalla Corte di cassazione n. 1465/2009, bilanciando l’interesse fiscale alla giusta ripartizione delle spese pubbliche ex artt. 3 e 53 Cost., con l’interesse alla libera iniziativa economica, costituzionalmente garantito nell’art. 41 Cost.
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