Il saggio analizza la consolidata posizione giurisprudenziale volta a limitare l’ambito di operatività dell’art. 2932, 2° co., c.c. ai soli casi in cui le parti abbiano previsto, all’atto della stipulazione di un contratto preliminare, che il pagamento del prezzo debba essere, almeno in parte, realizzato prima della stipulazione del definitivo, così da escludere l’applicazione della norma nei casi in cui esso debba avvenire solo in quest’ultimo momento. Per sostenere tale posizione, i giudici non esitano a ricorrere ad uno strumento processuale non espressamente riconosciuto dalla legge, cioè a differire la produzione dell’effetto traslativo – assicurato dalla sentenza costitutiva – al momento del pagamento della controprestazione attraverso il condizionamento sospensivo dell’efficacia della pronuncia. Le critiche sollevate nei confronti di questa conclusione inducono a prediligere un’interpretazione letterale dello stesso art. 2932, 2° co., c.c., che ne assicuri l’applicazione diretta anche all’ipotesi in esame, imponendo a chi richiede la sentenza di offrire la controprestazione quale condizione di accoglimento della domanda, lungo il corso del relativo giudizio. In questa prospettiva, anche la valutazione delle modalità di realizzazione dell’offerta e dei rapporti tra quest’ultima e l’invito a comparire davanti al notaio per la stipulazione del definitivo vengono sottoposti ad un’articolata riflessione critica, che mira a salvaguardare l’applicazione delle ordinarie regole in tema di offerta e, segnatamente, dell’art. 1220 c.c., nella parte in cui richiama la necessaria «esattezza» e «tempestività» dell’offerta stessa.

Sentenza costitutiva e offerta di prestazione da eseguirsi all’atto della stipulazione del contratto definitivo

VENTURELLI, Alberto
2011-01-01

Abstract

Il saggio analizza la consolidata posizione giurisprudenziale volta a limitare l’ambito di operatività dell’art. 2932, 2° co., c.c. ai soli casi in cui le parti abbiano previsto, all’atto della stipulazione di un contratto preliminare, che il pagamento del prezzo debba essere, almeno in parte, realizzato prima della stipulazione del definitivo, così da escludere l’applicazione della norma nei casi in cui esso debba avvenire solo in quest’ultimo momento. Per sostenere tale posizione, i giudici non esitano a ricorrere ad uno strumento processuale non espressamente riconosciuto dalla legge, cioè a differire la produzione dell’effetto traslativo – assicurato dalla sentenza costitutiva – al momento del pagamento della controprestazione attraverso il condizionamento sospensivo dell’efficacia della pronuncia. Le critiche sollevate nei confronti di questa conclusione inducono a prediligere un’interpretazione letterale dello stesso art. 2932, 2° co., c.c., che ne assicuri l’applicazione diretta anche all’ipotesi in esame, imponendo a chi richiede la sentenza di offrire la controprestazione quale condizione di accoglimento della domanda, lungo il corso del relativo giudizio. In questa prospettiva, anche la valutazione delle modalità di realizzazione dell’offerta e dei rapporti tra quest’ultima e l’invito a comparire davanti al notaio per la stipulazione del definitivo vengono sottoposti ad un’articolata riflessione critica, che mira a salvaguardare l’applicazione delle ordinarie regole in tema di offerta e, segnatamente, dell’art. 1220 c.c., nella parte in cui richiama la necessaria «esattezza» e «tempestività» dell’offerta stessa.
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