“La dimensione giuridica come quella letteraria del racconto, riflettono una visione della società”: l’intervento intende muovere da questa affermazione, traendone alcuni stimoli validi ad indagare da nuove prospettive storiche il diritto e la giustizia penale. In tale direzione, il fuoco temporale identificato nel primo Novecento – pur con necessarie incursioni nei decenni limitrofi – si rivela di particolare interesse, poiché consente di puntare l’attenzione su una fase segnata da traumatiche e profonde trasformazioni sociali e culturali. È un arco temporale cruciale, lungo il quale emerge anche una nuova percezione e rappresentazione del femminile, che interferisce con l’assetto tradizionale dei ruoli sociali, riverberandosi entro la dimensione giuridica, tipicamente attenta a definirli e preservarli. «Nel “trattamento” penale dei comportamenti femminili – come autorevolissima storiografia ha plasticamente evidenziato – le rappresentazioni giuridiche della donna hanno un peso determinante. E` il diritto che disaggrega la nozione di donna […] Si può dire che l’intera condizione femminile è prodotta, condizionata, costituita, dal diritto, non meno che dall’opinione e dalle ideologie sociali» [Sbriccoli, 2007, pp. 1255-1256]. Il momento applicativo del diritto, quando attraverso il processo la norma è calata nella realtà e si intride di essa, svela i cliché e stereotipi che aderiscono al femminile sin dalla norma positiva, particolarmente quando esso si incarni nella persona offesa da reati in cui rileva la ‘morale convenzionale’, o ‘pubblica’, che ha essenzialmente a che fare con la sessualità e le implicazioni della stessa nelle relazioni costitutive della struttura del tessuto sociale, a partire da quelle familiari. Entro le fonti giudiziarie dell’epoca considerata, è possibile cogliere l’incidenza sul processo – dalla fase istruttoria all’argomentazione finale del giudice, dalle dichiarazioni spontanee alle perizie, dagli atti difensivi di parte alle requisitorie – di pregiudizi, stereotipi, costrutti e rappresentazioni e come essi interferiscano con l’accertamento giudiziale, sul convincimento del giudice (o della giuria, in Assise), proiettando così sul processo medesimo l’ombra di un silenzioso ma ingombrante protagonista fuori campo. E’ un protagonista che può trasformare la dimensione processuale in uno spazio entro il quale “fare ingiustizia”, proprio a partire dallo sguardo riservato alla vittima vulnerabile che, contestualizzando queste riflessioni nel quadro dei crimini contro la morale pubblica e il buon costume, è appunto per eccellenza di genere femminile e tipicamente in lei vengono a coesistere altri fattori storicamente riconducibili a una qualche forma di debolezza, fragilità o emarginazione, come lo status sociale o l’età. La vittima di genere femminile, sovente minorenne, di estrazione popolare e impegnata sin dalla giovane età in lavori usuranti in ambienti che la sottraggono alle attenzioni (quando presenti) e al controllo diretto della famiglia, è veicolo di una narrazione imbevuta di forme e strutture comportamentali, oggetto di schemi interpretativi, che trovano una rappresentazione diretta o mediata in ogni fase del giudizio. Appare evidente dalle complesse carte processuali che le fonti degli archivi giudiziari hanno conservate, che la «ricerca della vittima degna della protezione è ricerca della ‘vera vittima’ » [Cazzetta 1999, p. 399], ‘meritevole’ di protezione perché onesta, di condotta decorosa e, di fatto, inscrivibile nello stereotipo sociale femminile dell’epoca nel cui contesto l’accertamento giudiziale di quella verità e i suoi protagonisti (parti, magistrati, difensori, periti, inquirenti, etc.) si collocano. La malizia, la seduzione, la “corruzione” dei costumi del soggetto che subisce la violenza appaiono presunzioni implicite da vincere attraverso prova contraria in giudizio: si tratta di una ri-scrittura ex ante del fatto, che precede il giudizio, alla quale non sempre, in aula, è possibile apporre modifiche o correzioni. La fanciulla provocatrice è un tòpos giudiziario sulla scorta del quale gli strumenti probatori e l’apprezzamento di giudice e giurati è rivolto ad accertare il mancato espresso dissenso o quasi la subdola istigazione della parte offesa, prima che la volontà offensiva dell’imputato. Un ribaltamento dei ruoli, dunque, anche processuali (da parte offesa, o vittima, a correa), che si delinea attraverso la trama probatoria, riproducendo in aula una precisa struttura sociale e ben definiti rapporti di potere, le cui dinamiche si impigliano inesorabilmente nelle maglie del processo. Di questo ribaltamento di ruoli si offriranno alcuni esempi, tratti dalle fonti archivistiche, attraverso le quali si intende mostrare come proprio all’interno della dimensione giudiziale molteplici sono i livelli di narrazione che inevitabilmente si intrecciano e sovrappongono, attraverso i protagonisti effettivi od ‘occulti’ del processo, e come ciascuno di questi livelli sia veicolo di una o più visioni della società differenti. La stessa sequenza processuale disegnata dal legislatore e tracciata dal codice di rito è, del resto, una struttura formale che, nei suoi passaggi e nelle sue dinamiche riflette priorità, veicola un’idea di giustizia, rimanda a una certa cultura giuridica storicamente connotata; ed è una struttura che orienta e condiziona l’accertamento dei fatti, incidendo sul processo di libero o “intimo” convincimento, sul “prudente” apprezzamento delle prove. Tanto più quando all’accertamento del fatto contribuisce il “giudice popolare”, come accade nei casi giudiziari esaminati, tutti portati alla cognizione della Corte d’Assise. Le carte d’archivio mettono ben in luce come plurime narrazioni entrino a fare parte del processo di ricostruzione giudiziale del fatto e della verità e come la rispettiva attendibilità e rilevanza sia definita da elementi di verità precostituiti, più attendibili di quelli portati in giudizio dalla persona offesa, la cui credibilità, ove la persona sia di genere femminile e magari pure di minore età, è per definizione revocabile in dubbio. Lo insegnano i testi del positivismo criminologico, quegli stessi testi che attribuiscono alla gelosia e all’onta che deriva dalla lesione dell’onore il potere di elidere o far scemare discernimento e capacità d’intendere e volere del reo; ma sono, queste, prima che teorie, convinzioni aprioristiche che gli atti difensivi, le requisitorie, gli interrogatori, conservati nei fitti e complessi fascicoli giudiziari ci consentono di afferrare con impressionistica immediatezza.
Convinzioni e (libero) convincimento. La vittima vulnerabile nel racconto degli archivi giudiziari
elisabetta fusar poli
2026-01-01
Abstract
“La dimensione giuridica come quella letteraria del racconto, riflettono una visione della società”: l’intervento intende muovere da questa affermazione, traendone alcuni stimoli validi ad indagare da nuove prospettive storiche il diritto e la giustizia penale. In tale direzione, il fuoco temporale identificato nel primo Novecento – pur con necessarie incursioni nei decenni limitrofi – si rivela di particolare interesse, poiché consente di puntare l’attenzione su una fase segnata da traumatiche e profonde trasformazioni sociali e culturali. È un arco temporale cruciale, lungo il quale emerge anche una nuova percezione e rappresentazione del femminile, che interferisce con l’assetto tradizionale dei ruoli sociali, riverberandosi entro la dimensione giuridica, tipicamente attenta a definirli e preservarli. «Nel “trattamento” penale dei comportamenti femminili – come autorevolissima storiografia ha plasticamente evidenziato – le rappresentazioni giuridiche della donna hanno un peso determinante. E` il diritto che disaggrega la nozione di donna […] Si può dire che l’intera condizione femminile è prodotta, condizionata, costituita, dal diritto, non meno che dall’opinione e dalle ideologie sociali» [Sbriccoli, 2007, pp. 1255-1256]. Il momento applicativo del diritto, quando attraverso il processo la norma è calata nella realtà e si intride di essa, svela i cliché e stereotipi che aderiscono al femminile sin dalla norma positiva, particolarmente quando esso si incarni nella persona offesa da reati in cui rileva la ‘morale convenzionale’, o ‘pubblica’, che ha essenzialmente a che fare con la sessualità e le implicazioni della stessa nelle relazioni costitutive della struttura del tessuto sociale, a partire da quelle familiari. Entro le fonti giudiziarie dell’epoca considerata, è possibile cogliere l’incidenza sul processo – dalla fase istruttoria all’argomentazione finale del giudice, dalle dichiarazioni spontanee alle perizie, dagli atti difensivi di parte alle requisitorie – di pregiudizi, stereotipi, costrutti e rappresentazioni e come essi interferiscano con l’accertamento giudiziale, sul convincimento del giudice (o della giuria, in Assise), proiettando così sul processo medesimo l’ombra di un silenzioso ma ingombrante protagonista fuori campo. E’ un protagonista che può trasformare la dimensione processuale in uno spazio entro il quale “fare ingiustizia”, proprio a partire dallo sguardo riservato alla vittima vulnerabile che, contestualizzando queste riflessioni nel quadro dei crimini contro la morale pubblica e il buon costume, è appunto per eccellenza di genere femminile e tipicamente in lei vengono a coesistere altri fattori storicamente riconducibili a una qualche forma di debolezza, fragilità o emarginazione, come lo status sociale o l’età. La vittima di genere femminile, sovente minorenne, di estrazione popolare e impegnata sin dalla giovane età in lavori usuranti in ambienti che la sottraggono alle attenzioni (quando presenti) e al controllo diretto della famiglia, è veicolo di una narrazione imbevuta di forme e strutture comportamentali, oggetto di schemi interpretativi, che trovano una rappresentazione diretta o mediata in ogni fase del giudizio. Appare evidente dalle complesse carte processuali che le fonti degli archivi giudiziari hanno conservate, che la «ricerca della vittima degna della protezione è ricerca della ‘vera vittima’ » [Cazzetta 1999, p. 399], ‘meritevole’ di protezione perché onesta, di condotta decorosa e, di fatto, inscrivibile nello stereotipo sociale femminile dell’epoca nel cui contesto l’accertamento giudiziale di quella verità e i suoi protagonisti (parti, magistrati, difensori, periti, inquirenti, etc.) si collocano. La malizia, la seduzione, la “corruzione” dei costumi del soggetto che subisce la violenza appaiono presunzioni implicite da vincere attraverso prova contraria in giudizio: si tratta di una ri-scrittura ex ante del fatto, che precede il giudizio, alla quale non sempre, in aula, è possibile apporre modifiche o correzioni. La fanciulla provocatrice è un tòpos giudiziario sulla scorta del quale gli strumenti probatori e l’apprezzamento di giudice e giurati è rivolto ad accertare il mancato espresso dissenso o quasi la subdola istigazione della parte offesa, prima che la volontà offensiva dell’imputato. Un ribaltamento dei ruoli, dunque, anche processuali (da parte offesa, o vittima, a correa), che si delinea attraverso la trama probatoria, riproducendo in aula una precisa struttura sociale e ben definiti rapporti di potere, le cui dinamiche si impigliano inesorabilmente nelle maglie del processo. Di questo ribaltamento di ruoli si offriranno alcuni esempi, tratti dalle fonti archivistiche, attraverso le quali si intende mostrare come proprio all’interno della dimensione giudiziale molteplici sono i livelli di narrazione che inevitabilmente si intrecciano e sovrappongono, attraverso i protagonisti effettivi od ‘occulti’ del processo, e come ciascuno di questi livelli sia veicolo di una o più visioni della società differenti. La stessa sequenza processuale disegnata dal legislatore e tracciata dal codice di rito è, del resto, una struttura formale che, nei suoi passaggi e nelle sue dinamiche riflette priorità, veicola un’idea di giustizia, rimanda a una certa cultura giuridica storicamente connotata; ed è una struttura che orienta e condiziona l’accertamento dei fatti, incidendo sul processo di libero o “intimo” convincimento, sul “prudente” apprezzamento delle prove. Tanto più quando all’accertamento del fatto contribuisce il “giudice popolare”, come accade nei casi giudiziari esaminati, tutti portati alla cognizione della Corte d’Assise. Le carte d’archivio mettono ben in luce come plurime narrazioni entrino a fare parte del processo di ricostruzione giudiziale del fatto e della verità e come la rispettiva attendibilità e rilevanza sia definita da elementi di verità precostituiti, più attendibili di quelli portati in giudizio dalla persona offesa, la cui credibilità, ove la persona sia di genere femminile e magari pure di minore età, è per definizione revocabile in dubbio. Lo insegnano i testi del positivismo criminologico, quegli stessi testi che attribuiscono alla gelosia e all’onta che deriva dalla lesione dell’onore il potere di elidere o far scemare discernimento e capacità d’intendere e volere del reo; ma sono, queste, prima che teorie, convinzioni aprioristiche che gli atti difensivi, le requisitorie, gli interrogatori, conservati nei fitti e complessi fascicoli giudiziari ci consentono di afferrare con impressionistica immediatezza.| File | Dimensione | Formato | |
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