A seguito della crisi pandemica da Covid-19, l’attività edilizia ha subito forti limitazioni, dovute all’impossibilità di assicurare nei cantieri condizioni di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori. Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 è stato disposto un parziale blocco dei cantieri, riguardante, in special modo, le nuove costruzioni e tutti i lavori qualificabili come non urgenti. L’entrata in vigore del D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha determinato la ripartenza dell’attività edilizia, in concomitanza con l’avvio della c.d. “fase due”, subordinandola, tuttavia, all’adozione di uno stringente protocollo volto al contenimento del virus. In parallelo con l’evolversi della situazione epidemiologica, le evidenti ricadute sul tessuto economico e sociale determinate dalle pressanti restrizioni hanno indotto il legislatore a individuare strumenti idonei a gestire e salvaguardare le situazioni e i rapporti giuridici incagliati nel tempo sospeso della pandemia. Nella materia del governo del territorio, in particolare, sono risultati di estremo rilievo gli interventi, aventi carattere generale e temporaneo, volti, da un lato, a sospendere i termini dei procedimenti amministrativi, dall’altro, a prorogare l’efficacia degli atti in scadenza. Inoltre, sono state dettate, con specifico riferimento al settore edilizio, proroghe di taluni termini, ottenibili a determinate condizioni e presupposti. In questo modo si è voluto porre un freno agli effetti negativi che la pandemia, tenendo bloccata l’intera società, avrebbe potuto avere sia in relazione al buon andamento della pubblica amministrazione sia per la tutela e certezza dei rapporti giuridici dei privati.

Le misure transitorie per il phase-out del comparto costruzioni dalla pandemia: le norme relative ai termini (generali e specifiche in materia di edilizia)

Federica Campolo
2021-01-01

Abstract

A seguito della crisi pandemica da Covid-19, l’attività edilizia ha subito forti limitazioni, dovute all’impossibilità di assicurare nei cantieri condizioni di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori. Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 è stato disposto un parziale blocco dei cantieri, riguardante, in special modo, le nuove costruzioni e tutti i lavori qualificabili come non urgenti. L’entrata in vigore del D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha determinato la ripartenza dell’attività edilizia, in concomitanza con l’avvio della c.d. “fase due”, subordinandola, tuttavia, all’adozione di uno stringente protocollo volto al contenimento del virus. In parallelo con l’evolversi della situazione epidemiologica, le evidenti ricadute sul tessuto economico e sociale determinate dalle pressanti restrizioni hanno indotto il legislatore a individuare strumenti idonei a gestire e salvaguardare le situazioni e i rapporti giuridici incagliati nel tempo sospeso della pandemia. Nella materia del governo del territorio, in particolare, sono risultati di estremo rilievo gli interventi, aventi carattere generale e temporaneo, volti, da un lato, a sospendere i termini dei procedimenti amministrativi, dall’altro, a prorogare l’efficacia degli atti in scadenza. Inoltre, sono state dettate, con specifico riferimento al settore edilizio, proroghe di taluni termini, ottenibili a determinate condizioni e presupposti. In questo modo si è voluto porre un freno agli effetti negativi che la pandemia, tenendo bloccata l’intera società, avrebbe potuto avere sia in relazione al buon andamento della pubblica amministrazione sia per la tutela e certezza dei rapporti giuridici dei privati.
2021
8871874986
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