Il volume tratta dell’istituto della compensatio lucri cum damno, regola non scritta che stabilisce come ai fini della quantificazione del danno risarcibile siano rilevanti i vantaggi e gli svantaggi derivanti da un unico evento. La funzione della regola esaminata è quella di evitare che il danneggiato possa trarre vantaggio e/o arricchimento dal risarcimento del danno, che , al contrario, svolge il ruolo di ripristinare la consistenza patrimoniale al livello precedente l’evento dannoso. L’Autrice ha inteso analizzare le ipotesi in cui talvolta il principio è stato riconosciuto dal legislatore , nonché le ipotesi numerose in cui è stato applicato dalla giurisprudenza, ovvero soltanto riconosciuto nella sua esistenza ma poi disapplicato per la mancanza di qualche elemento costitutivo, per poi giungere all’esame di casi in cui pur non evocata direttamente la regola ne è stata riproposta la sostanza. Lo scopo perseguito è stato quello di rivalutare una regola mai negata anche se non codificata utile come criterio generale nella valutazione equitativa del danno, condotta in assenza di parametri certi di quantificazione dello stesso.

La compensatio lucri cum damno come utile strumento di equa riparazione del danno

FERRARI, MARIANGELA
2008-01-01

Abstract

Il volume tratta dell’istituto della compensatio lucri cum damno, regola non scritta che stabilisce come ai fini della quantificazione del danno risarcibile siano rilevanti i vantaggi e gli svantaggi derivanti da un unico evento. La funzione della regola esaminata è quella di evitare che il danneggiato possa trarre vantaggio e/o arricchimento dal risarcimento del danno, che , al contrario, svolge il ruolo di ripristinare la consistenza patrimoniale al livello precedente l’evento dannoso. L’Autrice ha inteso analizzare le ipotesi in cui talvolta il principio è stato riconosciuto dal legislatore , nonché le ipotesi numerose in cui è stato applicato dalla giurisprudenza, ovvero soltanto riconosciuto nella sua esistenza ma poi disapplicato per la mancanza di qualche elemento costitutivo, per poi giungere all’esame di casi in cui pur non evocata direttamente la regola ne è stata riproposta la sostanza. Lo scopo perseguito è stato quello di rivalutare una regola mai negata anche se non codificata utile come criterio generale nella valutazione equitativa del danno, condotta in assenza di parametri certi di quantificazione dello stesso.
2008
88-14-14073-1
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