L'azione revocatoria fallimentare può essere esperita ai sensi dell'art. 67 l. fall. per un contratto di appalto di opera pubblica stipulato dal fallito in cui il valore dell'obbligazione da questi assunta sorpassa notevolmente il corrispettivo pattuito, sottolineando una parificazione del soggetto pubblico a quello privato quando essi agiscono nel campo dell'impresa.

L'ammissibilità dell'azione revocatoria fallimentare per un contratto di appalto pubblico eccessivamente oneroso per il contraente privato

Ferrari M
1993-01-01

Abstract

L'azione revocatoria fallimentare può essere esperita ai sensi dell'art. 67 l. fall. per un contratto di appalto di opera pubblica stipulato dal fallito in cui il valore dell'obbligazione da questi assunta sorpassa notevolmente il corrispettivo pattuito, sottolineando una parificazione del soggetto pubblico a quello privato quando essi agiscono nel campo dell'impresa.
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