la responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea, c.d. caching, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato da un’autorità amministrativa o giurisdizionale.
La responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea c.d. caching (Cass. Civ., 19 marzo 2019, n. 7709)
Ferrari, M
2019-01-01
Abstract
la responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea, c.d. caching, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato da un’autorità amministrativa o giurisdizionale.File in questo prodotto:
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