Il contributo, alla luce dei risultati elettorali del marzo 2018, evidenzia come i nuovi meccanismi per la selezione dei membri delle Camere introdotti dalla legge n. 165 del 2017, in virtù della previsione dell'effettuazione di calcoli per la distribuzione dei seggi a un livello superiore rispetto a quello di espressione del voto, producano gravi alterazioni sotto il profilo della "rappresentatività" sia territoriale che politica delle Assemblee parlamentari, con riguardo al legame individuabile tra elettori ed eletti fondato sul suffragio dei primi per la selezione dei secondi. Si sottolinea inoltre come, a dispetto della previsione dell'assegnazione di una quota di seggi in ragione maggioritaria, il sistema produca nella sostanza esiti complessivamente proporzionali, il che, prendendo a riferimento la giurisprudenza costituzionale in materia, induce a ragionare sulla razionalità della scelta di essersi allontanati dai sistemi elettorali classici per adottarne uno misto, assai complesso, che produce scarsi esiti quanto all'agevolazione dell'emersione di una maggioranza all'esito del voto e, dunque, nell'ottica del perseguimento della tanto decantata "governabilità", così per come questa viene intesa.
“Rappresentatività” e “governabilità” nel Rosatellum-bis
Marco Podetta
2020-01-01
Abstract
Il contributo, alla luce dei risultati elettorali del marzo 2018, evidenzia come i nuovi meccanismi per la selezione dei membri delle Camere introdotti dalla legge n. 165 del 2017, in virtù della previsione dell'effettuazione di calcoli per la distribuzione dei seggi a un livello superiore rispetto a quello di espressione del voto, producano gravi alterazioni sotto il profilo della "rappresentatività" sia territoriale che politica delle Assemblee parlamentari, con riguardo al legame individuabile tra elettori ed eletti fondato sul suffragio dei primi per la selezione dei secondi. Si sottolinea inoltre come, a dispetto della previsione dell'assegnazione di una quota di seggi in ragione maggioritaria, il sistema produca nella sostanza esiti complessivamente proporzionali, il che, prendendo a riferimento la giurisprudenza costituzionale in materia, induce a ragionare sulla razionalità della scelta di essersi allontanati dai sistemi elettorali classici per adottarne uno misto, assai complesso, che produce scarsi esiti quanto all'agevolazione dell'emersione di una maggioranza all'esito del voto e, dunque, nell'ottica del perseguimento della tanto decantata "governabilità", così per come questa viene intesa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.