Nel presente contributo si esamineranno, anche alla luce della giurisprudenza nazionale ed europea, le norme di diritto nazionale che regolamentano, sia da un punto di vista sostanziale sia da un punto di vista procedimentale, i provvedimenti cautelari che l’Amministrazione finanziaria può adottare al fine di tutelare le ragioni del proprio credito nei confronti dei contribuenti destinatari di atti impo-esattivi. Più in particolare, si cercherà di offrire un inquadramento sistematico, da un lato, delle misure cautelari dell’ente impositore, ossia degli istituti dell’ipoteca e del sequestro conservativo ex art. 22, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (d’ora in avanti, per brevità, d.lgs. n. 472 del 1997), nonché dell’istituto della sospensione dei rimborsi ex art. 23, d.lgs. n. 472 del 1997; dall’altro lato, si esamineranno le misure “cautelari” dell’agente della riscossione, ossia gli istituti del fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all’art. 86, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (d’ora in avanti, per brevità, D.P.R. n. 602 del 1972), e dell’ipoteca esattoriale di cui all’art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973. Con riferimento ad entrambi i menzionati ambiti di indagine, si approfondiranno, nello specifico, le garanzie procedimentali riconosciute dall’ordinamento tributario al contribuente destinatario dei suddetti provvedimenti ablativi/limitativi dei propri diritti proprietari. Trattandosi, per l’appunto, di provvedimenti che, in qualche modo, comprimono ovvero limitano i diritti proprietari dei contribuenti, le considerazioni che seguiranno saranno svolte tenendo ben presente come le garanzie procedimentali approntate dal Legislatore nazionale si ispirano, oltre che ai principi sanciti negli artt. 24 (diritto di difesa) e 97 (buon andamento e imparzialità della P.A.) della Costituzione, anche a taluni principi cardine dell’ordinamento euro – unitario, affermati segnatamente: i) nell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), il quale, pur consentendo agli Stati membri di comprimere il diritto di proprietà dei cittadini per “(…) porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie (…) per assicurare il pagamento delle imposte (…)”, impone, in ogni caso, il rispetto del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite da eventuali misure compressive o limitative del predetto diritto di proprietà; ii) nell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (anche nota come “Carta di Nizza”), il quale definisce i contenuti del diritto ad una buona amministrazione; iii) negli artt. 47 e 48 della citata Carta dei diritti fondamentali, che garantiscono il rispetto dei diritti di difesa nonché il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale.
IL DIRITTO AD UNA BUONA AMMINISTRAZIONE E I PROVVEDIMENTI CAUTELARI
GIUSEPPE CORASANITI
2019-01-01
Abstract
Nel presente contributo si esamineranno, anche alla luce della giurisprudenza nazionale ed europea, le norme di diritto nazionale che regolamentano, sia da un punto di vista sostanziale sia da un punto di vista procedimentale, i provvedimenti cautelari che l’Amministrazione finanziaria può adottare al fine di tutelare le ragioni del proprio credito nei confronti dei contribuenti destinatari di atti impo-esattivi. Più in particolare, si cercherà di offrire un inquadramento sistematico, da un lato, delle misure cautelari dell’ente impositore, ossia degli istituti dell’ipoteca e del sequestro conservativo ex art. 22, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (d’ora in avanti, per brevità, d.lgs. n. 472 del 1997), nonché dell’istituto della sospensione dei rimborsi ex art. 23, d.lgs. n. 472 del 1997; dall’altro lato, si esamineranno le misure “cautelari” dell’agente della riscossione, ossia gli istituti del fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all’art. 86, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (d’ora in avanti, per brevità, D.P.R. n. 602 del 1972), e dell’ipoteca esattoriale di cui all’art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973. Con riferimento ad entrambi i menzionati ambiti di indagine, si approfondiranno, nello specifico, le garanzie procedimentali riconosciute dall’ordinamento tributario al contribuente destinatario dei suddetti provvedimenti ablativi/limitativi dei propri diritti proprietari. Trattandosi, per l’appunto, di provvedimenti che, in qualche modo, comprimono ovvero limitano i diritti proprietari dei contribuenti, le considerazioni che seguiranno saranno svolte tenendo ben presente come le garanzie procedimentali approntate dal Legislatore nazionale si ispirano, oltre che ai principi sanciti negli artt. 24 (diritto di difesa) e 97 (buon andamento e imparzialità della P.A.) della Costituzione, anche a taluni principi cardine dell’ordinamento euro – unitario, affermati segnatamente: i) nell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), il quale, pur consentendo agli Stati membri di comprimere il diritto di proprietà dei cittadini per “(…) porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie (…) per assicurare il pagamento delle imposte (…)”, impone, in ogni caso, il rispetto del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite da eventuali misure compressive o limitative del predetto diritto di proprietà; ii) nell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (anche nota come “Carta di Nizza”), il quale definisce i contenuti del diritto ad una buona amministrazione; iii) negli artt. 47 e 48 della citata Carta dei diritti fondamentali, che garantiscono il rispetto dei diritti di difesa nonché il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale.File | Dimensione | Formato | |
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