Commento dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, interamente rielaborato rispetto alle precedenti edizioni, alla luce della normativa, della dottrina e della giurisprudenza più recenti. In tale commento notevole rilievo viene dato ai caratteri che la motivazione dell'autorizzazione paesaggistica deve presentare. è ampiamente evidenziata la necessità che la motivazione dell'autorizzazione paesaggistica dia conto dell'iter logico valutativo posto a fondamento della compatibilità/incompatibilità del progettato intervento con il paesaggio. Particolare attenzione viene riservata alla mancata emanazione nei termini del parere del sovrintendente ai fini dell'adozione dell'autorizzazione paesaggistica. Peraltro, si evidenzia che, alla luce delle modifiche normative intervenute (art. 17 bis L. n. 241/1990), il regime del parere tardivo non suscita più l'interesse e le incertezze che si registravano in precedenza. Nel commento, ampio rilievo è stato riservato alle novità portate dal D.P.R. n. 31/2017, relativo alla procedura semplificata per gli interventi di lieve entità. Il commento non riguarda il comma 12 relativo ai rimedi giurisdizionali e giustiziali, analizzato da altro Autore (Sollini).
Commento all'art. 146 (Par. I-VII)
Vera Parisio
2019-01-01
Abstract
Commento dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, interamente rielaborato rispetto alle precedenti edizioni, alla luce della normativa, della dottrina e della giurisprudenza più recenti. In tale commento notevole rilievo viene dato ai caratteri che la motivazione dell'autorizzazione paesaggistica deve presentare. è ampiamente evidenziata la necessità che la motivazione dell'autorizzazione paesaggistica dia conto dell'iter logico valutativo posto a fondamento della compatibilità/incompatibilità del progettato intervento con il paesaggio. Particolare attenzione viene riservata alla mancata emanazione nei termini del parere del sovrintendente ai fini dell'adozione dell'autorizzazione paesaggistica. Peraltro, si evidenzia che, alla luce delle modifiche normative intervenute (art. 17 bis L. n. 241/1990), il regime del parere tardivo non suscita più l'interesse e le incertezze che si registravano in precedenza. Nel commento, ampio rilievo è stato riservato alle novità portate dal D.P.R. n. 31/2017, relativo alla procedura semplificata per gli interventi di lieve entità. Il commento non riguarda il comma 12 relativo ai rimedi giurisdizionali e giustiziali, analizzato da altro Autore (Sollini).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.