Il principio di autodeterminazione terapeutica, privo di riscontro testuale in Costituzione, si è affermato nel nostro ordinamento all’ombra” del diritto alla salute, che è stato accolto in termini ampi fino a giustificare anche atti medici non strettamente curativi e persino lesivi dell’integrità fisica, legittimando al contempo l’intervento del sanitario che li compie. La sovrapposizione di questi due principi – autodeterminazione e salute – ha però finito col confondere e rendere ambiguo il paradigma di riferimento dal quale ha preso le mosse il legislatore per mettere “sotto tutela” talune pratiche mediche e addossare al “paziente” i costi di una certa "socializzazione” di libere scelte individuali dirette alla soddisfazione di bisogni intimi e privatissimi. Questa impostazione ha altresì talvolta forzato il medico a svolgere il ruolo improprio di custode dell’etica pubblica e di un’accezione condivisa della salute e della dignità personali che, senza ricadute per la collettività, servono solo a “proteggere” l’individuo da “sé stesso” anche quando sia pienamente capace di selezionare in modo consapevole gli interessi da tutelare e quelli da sacrificare per la propria realizzazione esistenziale. L’articolo, partendo dall’esplicito richiamo del principio di autodeterminazione contenuto nella recente legge n. 219 del 2017 sul consenso informato, vuole mettere in evidenza, da una prospettiva costituzionalistica, i limiti sottesi a tale commistione e – nel solco della distinzione tracciata nella Carta dei diritti UE tra tutela dell’integrità psico-fisica e accesso ai servizi sanitari – mira a disarticolare il principio di autodeterminazione sul proprio corpo dal diritto alla salute. Tale distinguo può servire a riconoscere nuovi e più ampi diritti di libertà, specie con riferimento alle scelte di fine vita, e a contestare l’ambigua posizione di garanzia di matrice penalistica che viene normalmente riconosciuta al medico nel rapporto col paziente.

Il principio di autodeterminazione terapeutica nella Costituzione italiana e i suoi risvolti ordinamentali

Arianna Carminati
2019-01-01

Abstract

Il principio di autodeterminazione terapeutica, privo di riscontro testuale in Costituzione, si è affermato nel nostro ordinamento all’ombra” del diritto alla salute, che è stato accolto in termini ampi fino a giustificare anche atti medici non strettamente curativi e persino lesivi dell’integrità fisica, legittimando al contempo l’intervento del sanitario che li compie. La sovrapposizione di questi due principi – autodeterminazione e salute – ha però finito col confondere e rendere ambiguo il paradigma di riferimento dal quale ha preso le mosse il legislatore per mettere “sotto tutela” talune pratiche mediche e addossare al “paziente” i costi di una certa "socializzazione” di libere scelte individuali dirette alla soddisfazione di bisogni intimi e privatissimi. Questa impostazione ha altresì talvolta forzato il medico a svolgere il ruolo improprio di custode dell’etica pubblica e di un’accezione condivisa della salute e della dignità personali che, senza ricadute per la collettività, servono solo a “proteggere” l’individuo da “sé stesso” anche quando sia pienamente capace di selezionare in modo consapevole gli interessi da tutelare e quelli da sacrificare per la propria realizzazione esistenziale. L’articolo, partendo dall’esplicito richiamo del principio di autodeterminazione contenuto nella recente legge n. 219 del 2017 sul consenso informato, vuole mettere in evidenza, da una prospettiva costituzionalistica, i limiti sottesi a tale commistione e – nel solco della distinzione tracciata nella Carta dei diritti UE tra tutela dell’integrità psico-fisica e accesso ai servizi sanitari – mira a disarticolare il principio di autodeterminazione sul proprio corpo dal diritto alla salute. Tale distinguo può servire a riconoscere nuovi e più ampi diritti di libertà, specie con riferimento alle scelte di fine vita, e a contestare l’ambigua posizione di garanzia di matrice penalistica che viene normalmente riconosciuta al medico nel rapporto col paziente.
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