Il testo dell’art. 99, c. 2, TUEL, risulta “tranchant” per chiarezza e contenuto, nel disporre l’applicazione del c.d. spoils system alla figura del segretario comunale con la conseguente ontologica presupposizione di una “dipendenza” strutturale del medesimo dall’organo politico monocratico che lo nomina (il sindaco). A fronte di tanta evidenza, vari “puntelli” di ordine logico-sistematico e di tenore costituzionale possono essere richiamati per “dissentire” dall’indirizzo sotteso a simile impostazione normativa, ricavandoli dalla dottrina che ha elaborato – sulla scorta dei principi contenuti negli artt. 97 e 98 Cost. – la tesi della separazione/distinzione tra attività di indirizzo e di controllo politico e attività di gestione amministrativa . Tuttavia, come – pur sempre – evidenziato in dottrina, risulta spesso difficile, nel concreto esplicarsi della gestione amministrativa e di governo, rintracciare una linea di demarcazione tra le due attività, tanto più a livello locale. Pertanto, nel corso del presente scritto, si è cercato di dirigere lo sguardo oltre tale “annosa” questione sulla separazione/distinzione tra politica e amministrazione. Allo scopo, i “puntelli” costituzionali di ordine “altro”, rispetto a quelli ora menzionati , si attestano su di un piano di teoria più generale, volto a far perno intorno al binomio “sistema delle fonti/forma di governo” . La questione ermeneutica supera, pertanto, il confine delle scienze amministrativistiche, toccando l’ambito delle scienze più propriamente costituzionalistiche. In ragione di ciò, il percorso argomentativo, nonché “costituzionalmente orientato” si sforzerà di abbracciare una visione di ampio respiro, che dia conto del “sistema complessivo” all’interno del quale il segretario opera, per ricollegarla, in definitiva e pur sempre, agli artt. 97 e 98 Cost., al di là del fatto che queste disposizioni (“desiderabilmente” o meno) sanciscano (o meno) un principio costituzionale di separazione/distinzione dell’amministrazione dalla politica.Non si tratta, infatti, unicamente di presidiare con “regole e garanzie” il “giusto procedimento” di nomina e cessazione dell’incarico, così tutelando la figura del segretario dal punto di vista “strutturale”, ma – altresì – di incardinarne la “funzione” su di una linea di coerenza ed armonia rispetto all’operare delle istituzioni con le quali l’attività del segretario è destinata ad “interloquire”. Il tentativo interpretativo può forse allora descriversi quale intervento ad adiuvandum, destinato a sommarsi al percorso già ampiamente sviluppato dalla dottrina che si è scontrata con il “dilemma del prigioniero” collocato sul crinale della differenziazione tra attività di indirizzo politico e gestione amministrativa.

Il Segretario comunale al "crocevia" tra il sistema delle fonti e la forma di governo

N. Maccabiani
Writing – Original Draft Preparation
2018-01-01

Abstract

Il testo dell’art. 99, c. 2, TUEL, risulta “tranchant” per chiarezza e contenuto, nel disporre l’applicazione del c.d. spoils system alla figura del segretario comunale con la conseguente ontologica presupposizione di una “dipendenza” strutturale del medesimo dall’organo politico monocratico che lo nomina (il sindaco). A fronte di tanta evidenza, vari “puntelli” di ordine logico-sistematico e di tenore costituzionale possono essere richiamati per “dissentire” dall’indirizzo sotteso a simile impostazione normativa, ricavandoli dalla dottrina che ha elaborato – sulla scorta dei principi contenuti negli artt. 97 e 98 Cost. – la tesi della separazione/distinzione tra attività di indirizzo e di controllo politico e attività di gestione amministrativa . Tuttavia, come – pur sempre – evidenziato in dottrina, risulta spesso difficile, nel concreto esplicarsi della gestione amministrativa e di governo, rintracciare una linea di demarcazione tra le due attività, tanto più a livello locale. Pertanto, nel corso del presente scritto, si è cercato di dirigere lo sguardo oltre tale “annosa” questione sulla separazione/distinzione tra politica e amministrazione. Allo scopo, i “puntelli” costituzionali di ordine “altro”, rispetto a quelli ora menzionati , si attestano su di un piano di teoria più generale, volto a far perno intorno al binomio “sistema delle fonti/forma di governo” . La questione ermeneutica supera, pertanto, il confine delle scienze amministrativistiche, toccando l’ambito delle scienze più propriamente costituzionalistiche. In ragione di ciò, il percorso argomentativo, nonché “costituzionalmente orientato” si sforzerà di abbracciare una visione di ampio respiro, che dia conto del “sistema complessivo” all’interno del quale il segretario opera, per ricollegarla, in definitiva e pur sempre, agli artt. 97 e 98 Cost., al di là del fatto che queste disposizioni (“desiderabilmente” o meno) sanciscano (o meno) un principio costituzionale di separazione/distinzione dell’amministrazione dalla politica.Non si tratta, infatti, unicamente di presidiare con “regole e garanzie” il “giusto procedimento” di nomina e cessazione dell’incarico, così tutelando la figura del segretario dal punto di vista “strutturale”, ma – altresì – di incardinarne la “funzione” su di una linea di coerenza ed armonia rispetto all’operare delle istituzioni con le quali l’attività del segretario è destinata ad “interloquire”. Il tentativo interpretativo può forse allora descriversi quale intervento ad adiuvandum, destinato a sommarsi al percorso già ampiamente sviluppato dalla dottrina che si è scontrata con il “dilemma del prigioniero” collocato sul crinale della differenziazione tra attività di indirizzo politico e gestione amministrativa.
2018
9788891784643
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